|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 15/18.9.2006 presentata da
|
|
IS 1, , |
|
|
|
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.9.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
|
|
|
|
richiamati gli scritti 25/26.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar – che si rimette al prudente giudizio di questa Camera –, 2.10.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani – che chiede di respingere la domanda rispettivamente di ridurre l’importo postulato a titolo di indennità – e 4/6.10.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia – che, in generale, si rimette “(…) alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico” e, in particolare, contesta la pretesa per torto morale –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________, in seguito ad un infortunio sul lavoro, è deceduto __________, dipendente della __________, __________, __________, nel frattempo fallita;
che il procedimento penale promosso nei confronti di __________, __________, già contitolare della predetta ditta, per titolo di omicidio colposo e violazione delle regole dell’arte edilizia è sfociato nel giudizio di assoluzione __________ della Corte delle assise correzionali di __________, presieduta dal giudice __________ (inc. TPC __________);
che il 21.6.2000 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato inammissibile – per intervenuta prescrizione dell’azione penale – il ricorso 22.5.2000 interposto da IS 1 e da __________, genitori di __________, contro la citata sentenza (inc. CCRP __________);
che con esposto 11/12.12.2003 __________ – patrocinato dall’avv. __________, __________, nell’ambito del procedimento penale sfociato nella suddetta sentenza __________ – ha querelato IS 1 per titolo di coazione e calunnia;
che quest’ultimo, il 7.10.2003, avrebbe infatti contattato telefonicamente il citato legale, asserendo che – se il suo cliente non gli avesse versato CHF 100'000.-- quale risarcimento per la morte del figlio – sarebbe venuto in Svizzera ed avrebbe ucciso un membro della famiglia __________, rispettivamente che avrebbe avuto le prove che il giudice __________ era stato corrotto dal suo cliente per ottenere il proscioglimento al processo (AI 1);
che il 29.12.2003 __________ ha confermato la querela penale (AI 2);
che IS 1 – interrogato, tramite domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il 20.4.2004 – ha contestato le accuse mossegli (AI 7);
che l’8.6.2004 ha avuto luogo l’audizione dell’avv. __________, nel corso della quale ha esposto il contenuto della telefonata 7.10.2003 (AI 9);
che il sostituto procuratore pubblico, il 13.8.2004, ha notificato a IS 1 l’apertura di un procedimento penale per titolo di tentata estorsione e diffamazione (AI 13);
che il qui istante – interrogato il 14.10.2004 su sua richiesta in applicazione dell’art. 207 cpv. 4 CPP – ha ribadito di non avere commesso i fatti imputatigli (AI 23);
che con decreto 15.11.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di tentata estorsione “(…) per avere, in data 07.10.2003, per procacciare a sé un indebito profitto, tentato di indurre __________ ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio, minacciandolo per interposta persona di un pericolo imminente alla vita di un suo congiunto durante una telefonata effettuata dall’__________ all’avv. __________ che si trovava nel suo ufficio di __________, segnatamente riferendo a questi che se il suo cliente (__________) non gli avesse pagato entro un mese la somma di fr. 100'000.--, avrebbe raggiunto la Svizzera ed avrebbe ucciso un membro della sua famiglia” e di diffamazione “(…) per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate (…), comunicando telefonicamente con l’avv. __________, incolpato una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, in particolare per aver incolpato __________ di aver corrotto __________ che lo assolse con sentenza del __________ dalle accuse di omicidio colposo e di violazione delle regole dell’arte edilizia in relazione al decesso di __________ intervenuto il __________ a seguito di un infortunio sul lavoro occorso sui __________”;
che ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 30.11/1.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che – nel corso del dibattimento – l’allora giudice della Pretura penale ha prospettato all’accusato, in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP, l’eventuale applicazione alla fattispecie dei reati di tentata coazione o di minaccia;
che, in quella sede, le parti hanno convenuto: “1. IS 1 ribadisce di non avere mai minacciato o diffamato la parte lesa, e a maggior ragione assicura di non avere la benché minima intenzione di commettere nulla di simile in futuro. 2. L’avv. __________, preso atto di quanto sopra, dichiara in nome e per conto di __________ di recedere dalla querela/denuncia sporta l’11 dicembre 2003 e sfociata nel decreto di accusa DA __________ del 15 novembre 2004”;
che con giudizio 15.9.2005 l’allora giudice della Pretura penale – derubricata l’imputazione di tentata estorsione nel reato di minaccia – ha stralciato dai ruoli il procedimento penale per ritiro della querela penale (inc. __________, AI 34);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 14'834.20, oltre interessi, di cui CHF 5'634.60 per spese legali, CHF 1'199.60 per danni materiali e CHF 8'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come esposto – unicamente l’accusato prosciolto ha diritto all'indennità;
che nella fattispecie l’allora giudice della Pretura penale ha, dapprima, derubricato l’imputazione di tentata estorsione nel reato di minaccia e, poi, ha stralciato dai ruoli il procedimento in seguito al ritiro della querela penale;
che quindi l’asserzione secondo cui “IS 1 è stato assolto dall’accusa di tentata estorsione, accusa per la quale lo Stato era titolare esclusivo dell’azione penale” (istanza 15/18.9.2006, p. 4), non vuole ancora dire che siano dati i presupposti dell’art. 317 CPP;
che l’allora giudice, non in sede di istruzione dibattimentale, rispondendo al quesito n. 1, ha derubricato l’imputazione da tentata estorsione a minaccia, perciò ammettendo nel proprio giudizio dati i presupposti di questo secondo reato;
che però, essendo la querela penale un presupposto processuale, in difetto del quale il reato non può (più) essere perseguito (A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 403 s.; S. TRECHSEL / P. NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 295; BSK StGB I – C. RIEDO, Basilea 2003, n. 20 ad vor art. v28 CP), il ritiro della querela ha comportato un impedimento a procedere, di modo che il giudice non ha potuto né condannare né assolvere;
che manca pertanto il presupposto del proscioglimento come imposto dal tenore letterale dell'art. 317 CPP;
che in queste circostanze l’istanza deve essere respinta;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del qui istante, soccombente.
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per conoscenza:
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria