Incarto n.
60.2006.361

 

Lugano

25 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

 Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 4.10.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali postula l’accoglimento dell’istanza;

 

richiamate le osservazioni 6/9.10.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 2, che comunica di non opporsi all’accesso agli atti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 2 (inc. MP __________), attualmente nella fase dell’istruzione formale. In questo contesto il procuratore pubblico ha inoltrato in data 18.9.2006 una segnalazione alle autorità fiscali.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la IS 1 chiede di essere autorizzata a compulsare gli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, l’avv. PI 2 non vi si oppone, così come il procuratore pubblico, che elenca i documenti ai quali dev’essere limitata l’ispezione.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

 

 

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

 

 

                                   5.   Nel presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo, in relazione alle possibili implicazioni fiscali connesse con i fatti oggetto dell’inchiesta.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta, ma solo parzialmente. L’ispettore del fisco potrà compulsare unicamente gli atti del procedimento penale indicati dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni del 4.10.2006 (di cui si allega copia) ed estrarre eventualmente copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

 

 

                                   7.   Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.

 

 

                                   8.   Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario