Incarto n.
60.2006.362

 

Lugano

25 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 22/25.10.2006 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a far esaminare l’incarto penale MP __________ ad un suo ispettore al fine di allestire le dichiarazioni dei salari mancanti a tutela dei salariati;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 3.10.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che preavvisa favorevolmente l’accesso agli atti;

 

rilevato che PI 2, interpellata tramite il proprio patrocinatore, non ha preso posizione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), tuttora in fase di istruttoria formale.

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta, l’__________, e per essa la __________, chiede di poter inviare un proprio ispettore ad esaminare gli atti del procedimento penale, onde poter allestire le dichiarazioni dei salari ancora mancanti a tutela dei salariati. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico acconsente alla richiesta, indicando che, per motivi pratici, la documentazione non può essere trasmessa, ma deve essere esaminata presso la Polizia cantonale, ove si trova. PI 2 non ha invece presentato osservazioni.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso è pacifico, e peraltro non contestato, l’interesse dell’istituto istante ad accedere a quegli atti necessari per compilare le dichiarazioni dei salari, a tutela dei salariati.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. L’ispettore potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso la Polizia, ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad una corretta compilazione delle dichiarazioni dei salari.

 

 

                                   6.   Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio in relazione alle informazione che saranno assunte.

 

 

                                   7.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario