Incarto n.
60.2006.367

 

Lugano

25 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27/28.9.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale DA __________;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 2.10.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, mediante le quali comunica di non avere motivi per opporsi al richiamo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ per titolo di lesioni semplici commesse ai danni di __________. Il procedimento si è concluso con un decreto di accusa del 14.3.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.

 

 

                                   2.   Tra __________ e __________ è pendente presso la Pretura istante un’azione civile ordinaria di risarcimento in relazione alle citate lesioni semplici (OA.__________). In questo contesto è stato chiesto ed ammesso, quale mezzo di prova, il richiamo in sede civile dell’incarto penale.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è pacifica una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è ammesso un interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto penale viene allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante, che lo ritornerà direttamente al Ministero pubblico.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario