Incarto n.
60.2006.370

 

Lugano

25 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28.9/2.10.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale conclusosi con DA __________ del 1°.2.2006;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 9.10.2006 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

richiamate le osservazioni 9/10.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non avere particolari obiezioni a che gli atti riferiti all’episodio del ferimento siano, per economia di procedura, accessibili all’assicurazione istante;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per lesioni colpose gravi a danno di PI 3 in relazione ad un episodio accaduto l’8.3.2003 (inc. MP __________). Un altro e successivo incarto riguarda invece fatti di diverso genere (inc. MP __________). Entrambi i procedimenti sono sfociati in un decreto di accusa del 1°.2.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.

 

 

                                   2.   Con la presente procedura, la compagnia istante chiede, nella sua veste di assicuratore RC di PI 2, l’accesso agli atti del procedimento penale relativo ai fatti dell’8.3.2003. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico non ha osservazioni particolari da formulare, mentre che il patrocinatore di PI 2 ha comunque dato il proprio accordo, limitatamente agli atti riferiti all’episodio del ferimento.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Nel presente caso è pacificamente dato un nesso tra il ruolo di assicuratore RC della compagnia istante ed i fatti dell’8.3.2003 oggetto del procedimento penale inc. MP __________.

 

 

                                   5.   L’istanza è conseguentemente accolta. L’accesso agli atti di cui all’inc. __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico, previo accordo su di una possibile data.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese, ridotte, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario