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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5.9./5.10.2006 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere copia del rapporto d’intervento della polizia in data 5.8.2006 presso la famiglia __________; |
premesso che la richiesta, completata con ulteriore scritto del 19.9.2006, è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 5.10.2006, comunicando al contempo di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
rilevato che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un intervento della polizia del 5.8.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP 2__________) a carico di PI 2.
2.L’autorità istante chiede di poter ottenere copia del rapporto di polizia. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha dato il proprio benestare, mentre che PI 2 non ha preso posizione.
3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali.
5.L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia relativo all’intervento del 5.8.2006 sarà trasmesso in allegato alla presente decisione.
6.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria