Incarto n.
60.2006.374

 

Lugano

20 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5.9./5.10.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto d’intervento della polizia in data 5.8.2006 presso la famiglia __________;

 

 

premesso che la richiesta, completata con ulteriore scritto del 19.9.2006, è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 5.10.2006, comunicando al contempo di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

 

 

rilevato che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un intervento della polizia del 5.8.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP 2__________) a carico di PI 2.

 

 

2.L’autorità istante chiede di poter ottenere copia del rapporto di polizia. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha dato il proprio benestare, mentre che PI 2 non ha preso posizione.

 

 

3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

 

 

4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali.

 

 

5.L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia relativo all’intervento del 5.8.2006 sarà trasmesso in allegato alla presente decisione.

 

 

6.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria