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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/9.10.2006 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamati gli scritti 11/12.10.2006 del procuratore pubblico Arturo Garzoni – che si rimette al giudizio di questa Camera – e 13/17.10.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia – che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico” –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 13.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di complicità in truffa giusta gli art. 25/146 cpv. 1 vCP “(…) per avere, a __________, nel periodo giugno 1996/febbraio 1997, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la __________ “__________” facente capo al dott. __________ (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie; configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle infermieristiche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di verifiche – degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere – come da lei stessa ammesso – in alcune occasioni, personalmente annotato nei cd. “fogli di decorso” – contrariamente alla verità – dati relativi allo “status” di pazienti, tipo “Ndp” (“Nulla di particolare”), “E’ rientrato” e simili, tali da comprovare la loro degenza in __________ “__________” e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che come accertato dalla Corte d’assise che ha processato __________, nel corso del periodo in cui IS 1 ha lavorato presso la __________ “__________”, tale struttura sanitaria ha emesso – fra l’altro – false fatturazioni riferite ai pazienti __________ (degenza __________) e __________ (degenza __________)”;
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che ha contestualmente decretato il non luogo a procedere per titolo di falsità in documenti “(…) non avendo le cartelle cliniche valore di documento ai sensi dell’art. 251 CP” (DA __________);
che con scritto 27/28.2.2006 la qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che il 15.9.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'534.40 per spese legali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'534.40 [di cui CHF 3'950.-- di onorario (18 ore e 25 – recte: 15 – minuti a CHF 215.--/ora circa), CHF 268.05 di spese e CHF 316.35 di IVA (doc. B)];
che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante prima e durante il dibattimento;
che il dispendio orario appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che in particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con la cliente (i fatti imputatile essendo sostanzialmente chiari) e la preparazione del processo [come dimostra la durata dell’arringa – di nemmeno quindici minuti (la fase istruttoria essendo stata chiusa alle ore 11.10 ed il dibattimento – dichiarati definitivi i quesiti – essendo stato sospeso alle ore 11.25 per il giudizio, cfr. verbale del dibattimento 15.9.2006) – che indica l’assenza di particolari difficoltà di fatto e/o di diritto del caso];
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che viene pertanto ammesso un onorario pari 10 ore e 10 minuti a CHF 215.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'185.85, di cui 120 minuti (in luogo di 295) inerenti i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 35 minuti inerenti gli scritti [come esposto, tranne la lettera 13.5.2006 alla Pretura penale (10 min)], 5 minuti (come esposto) inerenti la telefonata 7.9.2006 alla Pretura penale, 240 minuti (in luogo di 540) inerenti l’esame degli atti (verbali/decisione della Corte delle assise criminali in re __________) e la preparazione del dibattimento e 210 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;
che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 268.05;
che l’IVA (su CHF 2'398.40) ammonta a CHF 182.25;
che alla qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'636.15;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'036.15, di cui CHF 2'636.15 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente in ragione di 4/10 circa, per la somma di CHF 180.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 15.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'036.15.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 180.-- (centottanta).
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per conoscenza:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria