Incarto n.
60.2006.381

 

Lugano

30 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/13.10.2006 presentata dal

 

 

 

IS 1

rappr. da: PR 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a conoscere l’esito di un procedimento penale avviato a seguito di una sua segnalazione inerente un agente di polizia;

 

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 13.10.2006, preavvisando favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 13/16.10.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della segnalazione 10.3.2005 del Municipio del Comune istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.5.2006 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il Comune segnalante chiede di conoscere l’esito del procedimento penale, al fine di determinarsi sull’apertura o meno di un procedimento disciplinare. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che l’interessato ha comunicato di non avere obbiezioni.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Come già ammesso dalla giurisprudenza di questa Camera, e come emerge dai lavori preparatori (Rapporto n. 3163 e 3163bis dell’8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19), è dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’autorità di nomina ad esaminare gli atti in vista dell’adozione o meno di provvedimenti disciplinari.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. La decisione di non luogo a procedere 17.5.2006 sarà allegata alla copia della presente sentenza destinata al Comune istante.

 

 

                                   6.   Considerato che la richiesta emana da un ente pubblico, e ritenuta la finalità della medesima, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 2

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario