Incarto n.
60.2006.383

 

Lugano

22 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione di non luogo a procedere del 10.10.2006 del procuratore generale (NLP __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato che

 

 

                                     -   il 4.10.2006 la IS 1 ha denunciato il pretore __________ __________;

 

 

                                     -   con decisione 10.10.2006 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo dati elementi costitutivi di un qualche reato penale;

 

 

 

 

                                     -   l'istanza di promozione dell'accusa dell’11/12.10.2006 non adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza 12.10.2006 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;

 

 

                                     -   neppure l'allegato 19/20.10.2006 ed i successivi del 24.10.2006 e del 25.10.2006, in evasione di quanto richiesto dalla CRP, rispettano i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire, del resto in modo alquanto confuso e prevenuto, la sua tesi  senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata;

 

 

                                     -   in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;

 

 

                                     -   il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;

 

 

                                     -   in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

 

 

                                     -   seconda condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;

 

 

 

 

                                     -   manifestamente l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore generale per osservazioni;

 

 

                                     -   la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a IS 1 .

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-,

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria