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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/18.10.2006 presentata dal
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IS 1
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 27.9/5.10.2006 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________) nel procedimento penale inc. MP __________ per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità; |
premesso che, da un esame preliminare, la tempestività dell’istanza appariva dubbia, di modo che, conformemente alla giurisprudenza del TF e per evitare un eccessivo formalismo, questa Camera, con scritto 18.10.2006, ha dato la possibilità al Comune istante di produrre eventuali mezzi di prova o altro a sostegno della tempestività dell’istanza;
ritenuto che tale scritto non ha ricevuto evasione alcuna;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione 27.9.2006 – motivata il 5.10.2006 – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo ai suddetti titoli (NLP __________);
che con istanza del 17/18.10.2006 il IS 1 chiede di promuovere l’accusa a carico di PI 1 per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità;
che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che il decreto di non luogo a procedere motivato è stato intimato a mezzo raccomandata il 5.10.2006 ed è stato recapitato all’ente istante il 6.10.2006 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno);
che il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 7.10.2006 ed è venuto a scadere il 16.10.2006;
che l'istanza è stata spedita il 17.10.2006 ed è pervenuta a questa Camera il 18.10.2006 (cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);
che con scritto 18.10.2006 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che nel termine assegnato, pari a dieci giorni, il IS 1 non si è pronunciato al proposito;
che di conseguenza il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell’istante, soccombente.
pronuncia
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1.
3. Intimazione:
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-; -
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terzi implicati |
PI 1
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Il presidente La segretaria