Incarto n.
60.2006.396

 

Lugano

5 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7.6/20.10.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia nel procedimento penale inc. MP;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando di polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 31.8.2006, che l’ha poi inviata per competenza a questa Camera in data 19/20.10.2006, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;

 

 

richiamato lo scritto 26/27.10.2006 del patrocinatore di PI 3, che comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

 

 

ritenuto che gli PI 2, interpellati, non hanno preso posizione;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto il 21.5.2006 dall’esito mortale, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

 

 

                                   2.   La società qui istante, quale assicuratore RC, chiede copia del rapporto di polizia relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico e PI 3 hanno dato il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza, mentre che gli PI 2, interpellati, non hanno preso posizione.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’intervento della società istante.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Una fotocopia del rapporto di polizia sarà inviata con la copia della presente decisione indirizzata all’istante.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria