Incarto n.
60.2006.399

 

Lugano

18 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 19/20.10.2006 presentato da

 

 

 

RI 1 ,

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione di chiusura 4.9.2006 emanata dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nel quadro della procedura di assistenza internazionale Rog. __________;

 

 

richiamate le osservazioni 24.10.2006 del magistrato inquirente, mediante le quali postula la reiezione del ricorso;

 

 

richiamate le osservazioni 7/8.11.2006 dell’PI 1, mediante le quali postula la reiezione del ricorso, per quanto ricevibile;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   A seguito di una segnalazione del 22.5.2006 ex art. 9 LRD, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del ricorrente e di __________ per titolo di riciclaggio e truffa. La segnalazione prendeva lo spunto dall’esistenza in __________ di un procedimento penale per bancarotta a carico del ricorrente e di altre persone nel contesto del quale erano state emesse delle misure di arresti domiciliari.

 

 

                                   b.   Nel quadro del procedimento interno, il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione ed il sequestro di documenti sia presso la fiduciaria __________ segnalante, sia presso la __________ di __________. La relativa documentazione, compresa quella bancaria, è stata acquisita agli atti del procedimento MP __________.

 

 

                                   c.   Con rogatoria del 31.7.2006, la __________, che conduce il procedimento per bancarotta contro il ricorrente e altre persone, ha chiesto assistenza giudiziaria internazionale al Ministero pubblico del Canton Ticino. Con riferimento al proprio procedimento penale per bancarotta (inc. __________), l’autorità penale estera ha chiesto l’identificazione delle relazioni bancarie del ricorrente e di __________ presso __________, il sequestro della documentazione e degli eventuali averi depositati.

 

 

                                   d.   In data 4.8.2006 il procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia in relazione alla domanda di assistenza internazionale ed ha disposto le relative perquisizioni ed i relativi sequestri. Ricevuta la documentazione bancaria, e chiesta una completazione della medesima, il magistrato inquirente ha emanato la decisione di chiusura in data 4.9.2006, disponendo la trasmissione della documentazione bancaria raccolta.

 

 

                                   e.   In data 20.9.2006, e con riferimento ad un incontro avvenuto il giorno prima, la banca ha trasmesso al patrocinatore del qui ricorrente la documentazione relativa alla rogatoria internazionale. In data 21.9.2006, il patrocinatore del qui ricorrente si è notificato presso il Ministero pubblico, ed in data 19/20.10.2006 ha inoltrato il presente gravame. Nel medesimo, dopo aver ricapitolato i fatti esposti nella rogatoria, evidenzia l’assenza di indicazioni temporali (per le false fatture e per le ricevute bancarie fittizie) e di indicazioni riguardo l’addotto indebitamento nei confronti del sistema bancario. Il ricorrente adduce inoltre l’esistenza di contraddizioni tra il testo della rogatoria ed i fatti come esposti nel verbale di interrogatorio di un coaccusato allegato alla rogatoria. Rispetto a questo verbale, il ricorrente evidenzia come le indicazioni riguardo le due relazioni bancarie a __________ non risultino connesse con i fatti oggetti del procedimento, ma apparirebbero piuttosto quali confidenze estranee alla prospettata bancarotta. Con riferimento alla relazione bancaria __________ (di cui il ricorrente è titolare e ADE) il gravame evidenzia come la medesima sia stata aperta in data 6.12.2002: non ci sarebbero indicazioni temporali che potrebbero legare questa relazione con false fatture o con uscite dalla società fallita. I documenti bancari acquisiti fornirebbero indicazioni contrarie alle ipotesi accusatorie, in quanto i fondi entrati sulla relazione bancaria __________ perverrebbero dal __________ e sarebbero connessi con una cessione di un’azione da parte di RI 1. Più in generale, per il ricorrente, la documentazione bancaria non offrirebbe alcun elemento valido a riscontrare quanto indicato nel testo della rogatoria. Per questo, la decisione di chiusura del procuratore pubblico violerebbe il principio della proporzionalità. Il ricorrente conclude chiedendo di annullare la decisione di chiusura e di respingere la richiesta di assistenza internazionale.

 

 

                                    f.   Nelle proprie osservazioni 24.10.2006 il procuratore pubblico espone lo svolgimento dei due procedimenti, quello interno e quello rogatoriale. Ritiene che la domanda di assistenza indichi in modo adeguato i fatti a fondamento del procedimento condotto dall’autorità rogante. Il magistrato inquirente ricorda pure i limiti imposti all’autorità rogata in materia di accertamento dei fatti. La documentazione della relazione bancaria __________ non apparirebbe estranea al procedimento __________. I ripetuti bonifici provenienti da __________, gli ingenti prelievi per cassa ed il bonifico del saldo della relazione a __________ a favore di una società __________ serviranno alle autorità estere nella ricostruzione dei flussi finanziari. Il procuratore pubblico evidenzia inoltre come la chiusura della relazione bancaria __________ sia precedente la dichiarazione di fallimento oggetto del procedimento estero.

 

 

                                   g.   Nelle proprie osservazioni l’PI 1 chiede di respingere il ricorso per quanto ricevibile. In relazione all’esposto dei fatti della rogatoria, ritiene che lo stesso, benché succinto, permetta di esaminare se le condizioni per l’assistenza sono adempiute e se esiste un nesso tra le misure richieste ed il procedimento __________, considerato anche lo stadio iniziale in cui si trova il procedimento nello Stato rogante. In relazione al principio della proporzionalità, riferita alla relazione tra il conto bancario __________ ed i fatti oggetto di inchiesta, questa è data già per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento penale estero, di modo che già per questo i documenti sarebbero idonei a far progredire le indagini. Inoltre la relazione tra il conto e l’inchiesta sarebbe data anche dal punto di vista temporale. Sono quindi date un’utilità ed una rilevanza potenziale.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

                                         La legittimazione a ricorrere di RI 1, titolare ed ADE della relazione n. __________ aperta presso la __________, __________, appare pacifica in relazione alla trasmissione dei documenti. Pacifico che il ricorrente non abbia legittimazione per censurare la trasmissione dei documenti relativi alla relazione n. __________, intestata ad un coaccusato.

 

 

                                   2.   Il ricorrente censura una carente esposizione dei fatti nella rogatoria presentata dagli inquirenti esteri: esposizione dei fatti incompleta (in particolare nelle indicazioni temporali) ed in parte contraddittoria, limitata “al puro parlato”.

 

 

                                   3.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità rogata deve attenersi alla descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nella documentazione allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea e lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b, più volte riconfermata in seguito). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito straniero: l’autorità rogante non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali basa i propri sospetti, per permettere all’autorità rogata di distinguerla da un’istanza volta ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 129 II 97, 122 II 367). Non si può comunque pretendere dallo Stato richiedente che la fattispecie, oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo scopo di chiarire, per il tramite di documenti od informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib 64).

 

 

                                   4.   Nel presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’esposizione dei fatti contenuta nella rogatoria fornisce indicazioni sufficienti per comprendere le circostanze a fondamento dell’inchiesta estera e la loro qualifica giuridica. Agli imputati è rimproverato principalmente di avere distratto ingenti risorse economiche dall’impresa poi fallita, in particolare le somme ottenute scontando presso banche fatture inesistenti, allestendo ricevute bancarie fittizie, con la simulazione di contratti leasing. Pure rimproverate sono conseguentemente le false contabilizzazioni e le false indicazioni nei libri contabili, nonché l’aver provocato il fallimento della __________ in data 15.9.2005. La carenza nelle indicazioni temporali, invero intelligentemente sollevata nel gravame, è colmata dalla richiesta della documentazione limitata agli anni dal 2001 (p. 5 della rogatoria), ritenuto che il fallimento della società è intervenuto il 15.9.2005. La censura del ricorrente riguardo l’esposto dei fatti è quindi infondata.

 

 

                                   5.   In relazione al principio della proporzionalità il ricorrente contesta un nesso tra la documentazione bancaria richiesta ed i fatti esposti nella rogatoria alla base dell’inchiesta estera. La documentazione bancaria dimostrerebbe il contrario.

 

 

                                   6.   Nell’evasione delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio, di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere lo scopo perseguito dalla rogatoria. Di principio lo Stato richiesto, per un verso si limita a verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra la misura postulata mediante l’assistenza ed il procedimento penale estero, e per l’altro verso non deve eccedere rispetto a quanto domandato dall’autorità rogante (DTF 121 II 243), pena la violazione del principio dell’ “Uebermassverbot” (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 476). La domanda d’assistenza di un’autorità estera va interpretata secondo il senso che ragionevolmente le si può dare. 

 

 

                                   7.   Interpretando ragionevolmente la domanda di assistenza, è dato un nesso tra le misure richieste e il procedimento estero. L’ipotesi di reato indicata al punto 1 è la distrazione di ingenti risorse finanziarie (p. 2 rogatoria). La destinazione di queste ingenti distrazioni è ancora ignota: esistono elementi (testimoniali) a sostegno di un occultamento all’estero di ingenti disponibilità da parte del ricorrente e di un altro coaccusato (rogatoria p. 4). La deposizione del coaccusato __________ del 22.5.2006 costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso tra procedimento e rogatoria. Come risulta dal verbale di tale audizione (allegato alla rogatoria, p. 3), parlando delle false fatture, il coaccusato indica che “Le altre fatture sono state utilizzate da __________ per procurarsi una provvista personale di denaro. Il sig. __________ ha un conto in Svizzera acceso presso …”: è il coaccusato medesimo che crea una possibile connessione tra la “provvista di denaro” generata ed il conto bancario. Contrariamente a quanto sostenuto, le indicazioni delle relazioni bancarie non sono avulse dal contesto del verbale e dai fatti oggetto di inchiesta.

                                         A sostegno del nesso tra relazione bancaria e fatti oggetto delle imputazioni estere c’è anche il fattore temporale: la relazione n. __________ è stata aperta il 6.12.2002, ed è stata chiusa il 12.10.2005, poco dopo la data del fallimento (15.9.2005), trasferendo a __________ il saldo in essere (Euro 397'744.33) a quel momento.

                                         La documentazione bancaria relativa all’apertura del conto indica un bonifico come di provenienza della vendita di un’azienda, questo può riferirsi al primo versamento (al massimo ai primi tre versamenti), che peraltro indicano quale giustificativo la restituzione di un finanziamento soci. Non spiega la provenienza della maggior parte dei fondi pervenuti dalla __________ (per complessivi Euro 794'002.--) e le altre entrate (per Euro 116'456.--). Non spiega neanche gli ingenti prelievi per contanti (per complessivi Euro 878'097.--). Più in generale questa Camera ha ammesso, anche nel quadro di un procedimento interno, l’esistenza di un nesso tra un procedimento fallimentare ed un sequestro generale dei conti di uno dei titolari della società fallita, per verificare i movimenti finanziari (sentenza 21.11.2006, inc. __________, p. 16).

 

 

                                   8.   Per questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

 

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria