Incarto n.
60.2006.411

 

Lugano

7 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26/30.10.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere una copia della decisione penale nel quadro del procedimento penale inc. MP __________;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 14/15.11.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante il quale ha comunicato di non avere osservazioni da presentare;

 

ritenuto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 10.1.2006 PI 1 è stato vittima di un’aggressione, nella quale ha riportato la frattura del setto nasale e una tumefazione al labbro. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’abbandono del 25.2.2006 per recesso di querela (ABB __________).

 

                                   2.   La società istante, per conto della __________ (cassa malati), chiede di ricevere copia della “sentenza penale esecutoria”. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni, mentre che PI 1 non ha preso posizione.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’intervento della società istante per conto della compagnia di assicurazione __________

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Una fotocopia del decreto di abbandono (ABB __________) sarà inviata con la copia della presente decisione indirizzata all’istante.

 

 

                                   6.   Intervenendo l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32 LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria