Incarto n.
60.2006.418

 

Lugano

22 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/6.11.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a seguito della sua denuncia nei confronti dell’ex marito;

 

 

richiamate le osservazioni 9.11.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.L’istante aveva a suo tempo (18.2.1986) denunciato l’ex marito per violazione dell’obbligo di mantenimento (inc. MP __________). Questo procedimento, come un altro aperto per il medesimo titolo a seguito di querela presentata dall’allora Dipartimento delle opere sociali (inc. MP __________), sono sfociati nel decreto di abbandono del 2.11.2004 (ABB __________). Con precedente istanza, decisa il 18.9.2006, la qui istante aveva già chiesto copia della decisione di abbandono, che gli è stata concessa (inc. CRP __________).

 

 

2.Con la presente istanza, IS 1 chiede di poter avere copia degli atti dell’incarto conseguente alla sua denuncia (inc. MP __________), compreso copia dell’ordine d’arresto menzionata dal procuratore pubblico in un suo scritto del 13.9.2004. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Nel presente caso, l’istante è stata parte (denunciante) ad uno dei procedimenti a carico dell’ex marito.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

5.Nel presente caso, e come già ammesso con decisione 18.9.2006 (inc. CRP __________ l’istante ha certamente un interesse legittimo all’accesso agli atti del procedimento conseguente alla sua denuncia penale (inc. MP __________). L’istante potrà esaminare gli atti presso il Ministero pubblico, ed estrarre copia degli stessi.

 

 

6.In considerazione della particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria