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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 8/10.11.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia del procedimento penale inc. MP __________; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera il 10.11.2006 comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;
preso atto delle osservazioni 28/29.11.2006 di PI 1, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di denuncia/querela presentata da PI 1 a carico del padre IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto e minaccia (inc. MP __________). Dopo l’audizione in polizia delle parti, e ricevuto il rapporto 20/22.4.2005, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere in data 23.4.2005 (NLP __________) per recesso di querela.
2. Con la presente richiesta l’istante chiede copia dei verbali di polizia. Il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni, mentre PI 1 si è opposto all’accoglimento della richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso, non è dato nessun motivo che possa rovesciare la presunzione di un interesse giuridico legittimo, ritenuto che la decisione di non luogo a procedere, intervenuta per recesso di querela, non è stata evidentemente preceduta da un deposito atti, di modo che le parti non hanno avuto accesso agli atti dell’incarto.
6. L’istanza è accolta. I verbali saranno inviati in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria