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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 16.11.2006 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale inc. TPC __________ a carico dell’avv. PI 1, __________, per estrarre copia degli atti necessari al giudizio amministrativo; |
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richiamate le osservazioni 21.11.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 21/22.11.2006 dell’avv. PI 1, mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) sono pendenti diverse procedure ricorsuali aventi per oggetto azioni risarcitorie ex art. 52 LAVS relative all’__________, di cui l’avv. PI 1 era presidente, ed in relazione alla quale ha commesso degli illeciti penali oggetto del procedimento penale inc. TPC __________.
2. La richiesta di accesso agli atti è riferita alla compulsazione degli atti penali ed all’acquisizione agli atti da parte del TCA di quei documenti che risultassero necessari per il giudizio amministrativo. Né il procuratore pubblico né l’avv. PI 1 si sono opposti alla domanda.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso è pacifico il legame tra l’incarto penale di cui si chiede la visione degli atti e le azioni risarcitorie pendenti presso il TCA. È quindi pacificamente dato un interesse giuridico legittimo.
5. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti avverrà presso il TPC e potranno essere fotocopiati gli atti che il giudice delegato riterrà necessari per il giudizio amministrativo.
6. Considerata l’autorità istante, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visito l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria