Incarto n.
60.2006.440

 

Lugano

29 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 20/21.11.2006 presentato dall’

 

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8.11.2006 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. Giar __________);

 

 

premesso che questa Camera ha ritenuto di non dover procedere ad uno scambio di allegati, considerato come la fattispecie non necessita di ulteriori chiarimenti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.Nell’ambito del procedimento penale per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente complicità in ripetuta appropriazione indebita (AI 1, richiesta di conferma d’arresto 24.6.2005 e AI 5, verbale di notifica di arresto e di decisione 24.6.2005, inc. GIAR __________), __________ __________ è stato fermato in data 23.5.2005.

                                         In data 2.9.2005 il procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei suoi confronti per titolo di guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (AI 104, estensione dell’accusa 2.9.2005, inc. MP __________ e __________).

 

 

b.      In occasione della sua audizione da parte del giudice dell'istruzione e dell'arresto per la conferma dell’arresto, __________ __________ ha designato la qui ricorrente quale propria patrocinatrice.

 

 

c.Con successiva istanza del 28/30.6.2005, __________ __________ ha postulato la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.

 

 

d.      Con decisione 9.11.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta 28/30.6.2005, ritenuto che __________ __________ “(...) è stato scarcerato il 14 luglio 2005, per cui non si trova più in situazione di difesa obbligatoria ex art. 49 CPP”, che il 7.9.2005 “(...) il difensore di fiducia ha rimesso il mandato, (e non è dato a sapere se l’accusato fa capo ad altro legale), per cui il problema del gratuito patrocinio oggetto dell’istanza è privo d’oggetto a partire dalla data menzionata e rimane attuale solo per il periodo precedente”, che “(...) l’istante, a tutt’oggi, non ha risposto alle richieste di informazione del 12 luglio 2005 e 20 luglio 2005”, che “alla luce di quanto sopra appare superfluo attendere l’esito degli accertamenti disposti dal magistrato inquirente in relazione al sospetto di un inganno alle autorità di assistenza (cfr. scritto MP 11 luglio 2005)”, rilevando inoltre che l’istante non avendo “(...) dato seguito all’obbligo di corretta e completa informazione che gli incombe, la sua richiesta può essere respinta già per questo motivo (DTF 125 IV 164)” (decisione 9.11.2005, p. 1, inc. GIAR __________).

 

 

e.      __________ __________, ed in via sussidiaria l’avv. dr. RI 1, hanno inoltrato ricorso a questa Camera contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Con sentenza 7.12.2005 (inc. CRP __________) questa Camera ha respinto il gravame.

 

 

f.        Con istanza 7.11.2006, la qui ricorrente ha inviato al giudice dell'istruzione e dell'arresto una nota di onorario complessiva in relazione al patrocinio di __________ __________.

 

 

g.      Con decisione 8.11.2006, il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha comunicato di non avere competenza alcuna per tassare le note d’onorario inviate dalla qui ricorrente, non essendo dato né il caso di gratuito patrocinio (che era stato negato) né la garanzia dello Stato per i difensori d’ufficio rimasti non remunerati. Con successivo scritto 15.11.2006, il giudice dell'istruzione e dell'arresto precisava il senso e la portata della propria decisione.

 

 

h.      Con il presente gravame, la qui ricorrente chiede di cassare la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto, di approvare la nota di onorario, oltre a protestare spese e ripetibili. Nel gravame, la qui ricorrente sostiene di aver agito quale difensore d’ufficio, trattandosi di un caso di difesa necessaria, e ciò con riferimento alla decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 131 I 217.

 

 

in diritto

 

                                     

1.Nel presente caso, occorre preliminarmente constatare che la ricorrente non è stata nominata quale difensore d’ufficio ai sensi della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7).

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, come visto, è stato negato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, con decisione confermata da questa Camera.

                                         Di modo che è pacifico che gli atti di patrocinio operati dalla ricorrente non rientrino né nel gratuito patrocinio, né in un rapporto di difesa d’ufficio, ma unicamente in un rapporto di mandato di diritto privato.

 

 

2.A giusto titolo pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dichiarato la propria incompetenza, non essendo dato un caso di gratuito patrocinio o un caso di difesa d’ufficio. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto non ha nessun titolo di intervenire.

 

 

3.Questa conclusione è valida anche con riferimento alla sentenza del Tribunale federale citata dalla ricorrente (DTF 131 I 217).

                                         In quella decisione, emerge anzitutto dalla descrizione dei fatti, che il ricorrente era stato nominato difensore d’ufficio dalla “Chambre d’accusation du Tribunal cantonal” di Friborgo, diversamente da quanto non avvenuto nel presente caso.

Inoltre, nel merito, il Tribunale federale fa riferimento anche alla normativa del Canton Ticino (consid. 2.6), senza formulare critiche a riguardo della stessa, con riferimento anche alla situazione del difensore d’ufficio.

4.Nel proprio ricorso la ricorrente equipara la difesa necessaria e la difesa d’ufficio, che sono due nozioni diverse e non coincidenti.

                                         La difesa necessaria è prevista per i casi in cui nell’interesse della giustizia si ritiene indispensabile la presenza di un patrocinatore, secondo diversi criteri quali la gravità dell’infrazione, la possibile pena, la complessità della fattispecie e la personalità dell’accusato.

                                         Il patrocinio d’ufficio, giusta l’art. 2 cpv. 1 Lag, consiste nella designazione di un patrocinatore quando, dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri.

 

 

5.Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

vista la Lag, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico dell’avv. dr. RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria