Incarto n.
60.2006.476

 

Lugano

31 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________ in relazione a diverse procedure ricorsuali contro decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 28/29.12.2006 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

 

richiamate le osservazioni 28/29.12.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per reati patrimoniali (inc. MP __________), sfociato nell’atto d’accusa del 15.12.2005 (ACC __________): il processo non è ancora stato celebrato.

                                   2.   Presso il tribunale istante sono pendenti diverse procedure ricorsuali in materia di decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS in relazione ai membri di una cooperativa nella gestione della quale sono state commesse le malversazioni dell’accusato. Per questi motivi il tribunale istante chiede di poter consultare gli atti del procedimento e di estrarre copia di quelli necessari per il proprio giudizio. Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre PI 2 si è rimesso al giudizio di questa Camera.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Nel presente caso, la richiesta si giustifica in quanto c’è una diretta connessione tra il procedimento penale e le procedure risarcitorie pendenti.

 

 

                                   5.   L’istanza è quindi accolta. È consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________ presso il Tribunale penale cantonale, che riceve copia della presente decisione.

 

 

                                   6.   Considerato l’autore ed il motivo del richiamo, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria