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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 2/3.2.2006 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.11.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 9.2.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 11.4.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome ritenuto colpevole di incendio colposo “(…) per avere, dirigendo una squadra dell’__________ nella demolizione di una vecchia linea dell’alta tensione, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza atte a evitare la creazione di un incendio, ed in particolare, permesso all’operaio __________ di procedere al taglio di bacchette d’acciaio con una sega circolare, operazione che ha creato delle scintille incandescenti che, entrando in contatto con la vegetazione presente sul posto, hanno dato origine ad un incendio di vaste dimensioni, che ha danneggiato il bosco di proprietà del patriziato di __________, e che ha potuto essere domato solo dai pompieri”, fatti avvenuti a __________, zona “__________”, il __________ (DA __________);
che con scritto 15/18.4.2005 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che il 15.11.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'116.10 per spese legali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'116.10 (di cui CHF 2'620.-- di onorario, CHF 276.-- di spese e CHF 220.10 di IVA);
che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario, che non viene precisato in relazione ad ogni singola prestazione, pari a complessivamente 10 ore e 30 minuti circa, appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento alle cinque conferenze con il cliente, non giustificate dalle effettive necessità di patrocinio: il caso non presentava infatti specifiche difficoltà di fatto o di diritto, circostanza che IS 1 peraltro non sostiene;
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che viene quindi ammesso un onorario pari a 9 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'291.65, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 170 minuti (10 min/scritto) inerenti gli scritti, 5 minuti inerenti il colloquio telefonico, 90 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 165 minuti inerenti il dibattimento;
che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 276.--, riconosciute come indicate;
che l’IVA ammonta a CHF 195.15;
che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'762.80;
che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 15.11.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'762.80.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria