Incarto n.
60.2006.56

 

Lugano

18 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso 9/10.2.2006 presentato da

 

 

 

RI 1

RI 2

RI 3

RI 4

 tutti patr. da: avv. PR 1 e avv. PR 2, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione di chiusura 9.1.2006 emanata dal procuratore pubblico Monica Galliker nell’ambito del procedimento di assistenza internazionale in materia penale dipendente da commissione rogatoria 6.2.2004 presentata dal __________ (inc. Rog. __________);

 

 

richiamate le osservazioni 1/2.3.2006 dell’Ufficio federale di giustizia, con le quali contesta la legittimazione dei ricorrenti, chiedendo di respingere in ordine il ricorso;

 

richiamate le osservazioni 6.3.2006 del procuratore pubblico Monica Galliker, concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   In data 6.2.2004, l’autorità penale __________ ha presentato una richiesta di assistenza internazionale in materia penale nell’ambito di un procedimento per titolo di insolvenza fraudolenta (art. 490 bis CP __________) in relazione all’attività della __________ e della __________. L’esecuzione della rogatoria è stata delegata al Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. Rog.__________).

 

 

                                   b.   In esecuzione delle richieste dell’autorità estera, il Ministero pubblico ha proceduto nei giorni 13/14/15.12.2005 all’audizione dei quattro ricorrenti in qualità di indiziati/denunciati.

 

 

                                   c.   In data 9.1.2006, il procuratore pubblico Monica Galliker ha emanato la decisione di chiusura, disponendo con la medesima la trasmissione dei verbali dei quattro ricorrenti all’autorità estera rogante.

 

 

                                   d.   Con il presente gravame, i quattro ricorrenti chiedono di annullare la decisione di chiusura e di respingere la richiesta di assistenza. In via subordinata chiedono di negare la trasmissione degli atti raccolti, ed in particolare dei verbali della loro audizione.

                                         I ricorrenti censurano anzitutto il lacunoso contenuto della richiesta di assistenza, che non adempirebbe i requisiti posti dall’art. 28 AIMP. Mancherebbe il testo della norma estera applicabile, ciò che non permetterebbe di esaminare il requisito della doppia punibilità. Quest’ultimo presupposto non sarebbe dato in quanto non sarebbe comprovata l’insolvenza dell’azienda (o ramo d’azienda) oggetto del procedimento estero.

                                         L’esposizione dei fatti sarebbe pure lacunosa, non indicando il luogo e la data di commissione degli eventuali illeciti penali.

                                         I fatti esposti sarebbero contraddittori, in quanto non esisterebbe nessuna autonoma persona giuridica in __________, ma unicamente una succursale della __________.

                                         Per tutti questi motivi la rogatoria andrebbe respinta in via principale. In via subordinata, i ricorrenti chiedono di non inviare il materiale raccolto, ed in particolare i loro verbali di audizione, perché le domande inviate dall’autorità rogante (e loro sottoposte dall’autorità rogata) sarebbero state vaghe, imprecise e fuorvianti. Per i ricorrenti le domande rogatoriali assurgerebbero a una ricerca casuale, pretestuosa ed indiscriminata di mezzi di prova, inammissibile in base alla giurisprudenza del TF. Inoltre le domande poste, per la loro capziosità e superficialità, non sarebbero idonee a far progredire l’inchiesta.

 

 

                                   e.   Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia ritiene che i ricorrenti non abbiano legittimazione ad opporsi alla trasmissione dei loro verbali, e ciò in quanto hanno risposto alle domande e non hanno fatto uso del diritto di tacere.

 

 

                                    f.   Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico giudica la rogatoria conforme all’art. 28 AIMP. Il requisito della doppia punibilità sarebbe dato con riferimento all’art. 163 CPS. L’assenza del testo dell’art. 490 bis del CP __________ è facilmente sanabile con una ricerca con supporti elettronici. Per il resto, il procuratore pubblico evidenzia che non sarebbe compito dell’autorità rogata verificare se sono adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato nel procedimento estero: neppure incombe all’autorità rogata verificare se quanto esposto nella rogatoria rispecchi o meno la situazione reale in __________. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la rogatoria indica sia il luogo sia il momento dell’ipotizzata infrazione. Le domande formulate dall’autorità rogante erano formalmente e materialmente ammissibili, e appaiono utili all’inchiesta. Per tutti questi motivi il procuratore pubblico conclude chiedendo di respingere il ricorso.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. __________

 

                                   2.   Nel presente caso i ricorrenti, sentiti quali indagati/denunciati, ricorrono contro la trasmissione dei propri verbali.

                                         Per l’Ufficio federale di giustizia i ricorrenti, avendo risposto alle domande e non avendo fatto appello al proprio diritto di non rispondere, non sarebbero legittimati a contestare in questa sede la trasmissione dei loro verbali. A sostegno della propria posizione, l’Ufficio non indica precedenti giurisprudenziali o specifiche norme legali.

 

 

                                   3.   La legittimazione dei qui ricorrenti va ammessa. Il fatto di aver risposto alle domande poste dall’autorità rogante, e di non essersi avvalsi della facoltà di non rispondere, non può automaticamente comportare per i ricorrenti l’impossibilità (o la rinuncia per fatti concludenti) a contestare i presupposti (formali e materiali) della richiesta di assistenza o l’inabilità a sollevare altre censure. Anche temporalmente, spesso solo dopo l’interrogatorio l’inchiestato/denuncianto viene a conoscenza e prende visione nel suo insieme della domanda rogatoriale. Una posizione quale quella suggerita dall’Ufficio federale di giustizia finirebbe per incentivare gli inchiestati/denunciati ad avvalersi sempre e preventivamente del diritto di non rispondere, sì da salvaguardare la possibilità di contestare l’ammissibilità formale e materiale della richiesta rogatoriale, per poi decidere successivamente, una volta esaminati gli atti, se rilasciare o meno dichiarazioni. Ciò non sarebbe certo nell’interesse dell’assistenza internazionale in materia penale. Il ricorso è di principio ricevibile.

                                         Diversamente si dovrebbe concludere riguardo alle contestazioni del tenore e del contenuto delle domande poste dalle autorità roganti: la ricevibilità in questa sede di simili contestazioni appare dubbia, mentre che probabilmente tali censure sarebbero potute essere sollevate precedentemente (trattandosi dell’esecuzione della rogatoria), o se del caso tutelate con il diritto di non rispondere a determinate domande, se considerate irregolari.

 

 

                                   4.   Sempre in ordine, i ricorrenti contestano la richiesta di assistenza in quanto non adempirebbe i requisiti posti dall’art. 28 AIMP: essa sarebbe lacunosa a motivo della mancanza del testo dell’art. 490 bis CP __________, a motivo di una descrizione dei fatti lacunosa e contraddittoria nonché a motivo dell’assenza del luogo e del momento della commissione dell’infrazione prospettata.

 

 

                                   5.   Secondo la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).

                                         L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 129 II 97; 122 II 367).

                                         L'Autorità estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 165 e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).

                                         In particolare, trattandosi di reati patrimoniali, non occorre che le Autorità richiedenti dimostrino il danno realizzato e la sua consistenza. D'altronde non è pretendibile dallo Stato richiedente che la fattispecie, oggetto del procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: scopo di una domanda di assistenza è infatti proprio quello di chiarire, per il tramite di documenti ed informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib , consid. 5c).

 

 

                                   6.   Le censure dei ricorrenti, esaminate nell’ottica surriferita, si rivelano  infondate.

                                         Anzitutto, per quanto attiene al luogo e al momento della commissione dell’infrazione ipotizzata, la domanda di assistenza internazionale (doc. 1, p. 1, inc. Rog. __________) indica chiaramente il luogo (__________) ed il lasso di tempo (tra il 1°.1.1998 ed il 19.8.2003).

                                         Inoltre, se il testo degli art. 490 bis e 66 CP __________ non è stato inviato nella versione in lingua originale, è stato allegato nella traduzione in italiano. Dal che si deve desumere che l’assenza della versione originale è unicamente una dimenticanza (peraltro facilmente colmabile in internet). Il testo tradotto in italiano (malgrado qualche incertezza linguistica) permette chiaramente di comprende l’imputazione perseguita in __________.

                                         Infine la descrizione dei fatti contenuta nella richiesta di assistenza, certamente scarna, va integrata anche con il contenuto ed il senso delle domande scritte poste dall’autorità rogante. Ciò permette di dedurre che i rimproveri penalmente rilevanti si riferiscono all’ipotetico svuotamento della filiale __________, con debiti fittizi, con il trasferimento in Svizzera dei proventi dell’attività __________ ed in altri modi. La descrizione dei fatti non è quindi manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria, sì da concludere all’inammissibilità della domanda di assistenza.

 

 

                                   7.   L’ipotesi di reato e la descrizione dei fatti, contenute nella domanda di assistenza, permettono senza dubbio di escludere che la medesima si configuri come una ricerca indiscriminata di prove, come sostenuto a torto nel gravame. La giurisprudenza ammette che la fattispecie esposta in una richiesta rogatoriale, oggetto del procedimento penale estero, non sia del tutto esente da lacune, e ciò in quanto lo scopo normalmente perseguito da una rogatoria è quello di chiarire punti eventuali rimasti oscuri, per il tramite di documenti ed informazioni da acquisire.

 

 

                                   8.   I ricorrenti contestano il requisito della doppia punibilità, con riferimento agli art. 490 bis CP __________ e all’art. 163 CPS. A torto.

 

 

                                   9.   Per la valutazione del principio della doppia punibilità in ambito rogatoriale, decisiva è soltanto la questione a sapere se l'atto perseguito all'estero, fatta la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile anche secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 348; decisione TF 1A.20/2003 del 25.3.2003; DTF 124 II 184). Il principio della doppia punibilità non richiede che lo Stato rogante e quello rogato considerino il reato con la medesima qualificazione giuridica: è sufficiente che i fatti siano puniti da entrambi gli Stati, poco importa se le norme applicabili siano differenti (L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2 ad art. 64 AIMP; DTF 113 Ib 326).

                                         L'art. 64 AIMP non fa alcun obbligo all'Autorità rogata di verificare la punibilità dei fatti secondo il diritto straniero, partendo dalla presunzione che le condizioni di punibilità siano adempiute secondo tale diritto (DTF 112 Ib 575). La descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria vincola infatti il magistrato rogato che non deve pronunciarsi sulla realtà dei fatti allegati.

 

 

                                 10.   Nel presente caso è data certamente una doppia punibilità in relazione all’art. 490 bis CP __________ con riferimento agli art. 163 ss. CPS. L’eventuale (e non provata) diversa nozione di insolvenza, così come la necessità (o la mancanza) della dichiarazione di fallimento o del rilascio di un attestato carenza beni, sono elementi che non inficiano la doppia punibilità, ma sono eventualmente pertinenti il merito del procedimento estero.

 

 

                                 11.   I ricorrenti chiedono, a titolo sussidiario, di non trasmettere i verbali dei loro interrogatori, in quanto le domande loro poste sarebbero vaghe, imprecise, e fuorvianti. Ciò assurgerebbe oltre che ad una indiscriminata ricerca di mezzi di prova (argomento già esaminato ed escluso), anche ad una violazione degli art. 118 ss. CPP TI. A sostegno di questa conclusione i ricorrenti deducono che le domande poste sarebbero superficiali e capziose, inadeguate a far progredire l’inchiesta. Simili censure riguardano principalmente le modalità di esecuzione dell’assistenza internazionale richiesta: non a caso, il ricorso fa riferimento alle norme del CPP TI e non a quelle dell’AIMP. Censure di questo genere non sono di principio ricevibili in questo contesto.

                                         Simili censure potrebbero essere esaminate in questa sede, se le domande fossero ipoteticamente capziose al punto da violare l’ordine pubblico, nozione invero applicata restrittivamente e basata sull’art. 1a AIMP. Nel presente caso palesemente non è data una violazione dell’ordine pubblico, ritenuto inoltre che l’eventuale superficialità ed inconcludenza di domande poste dalle autorità penali non possono certo danneggiare gli indagati.

 

 

                                 12.   Per questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________, RI 2, __________, RI 3, __________ e RI 4, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario