Incarto n.
60.2006.5

 

Lugano

13 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.12.2005/3.1.2006 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 30.12.2004 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 24.1.2006 del magistrato inquirente, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con esposto 24/25.3.1998 __________, __________, ha querelato IS 1 per titolo di vie di fatto e lesioni semplici in relazione ad un litigio avvenuto il __________ a __________, dove allora entrambi vivevano con le rispettive famiglie (AI 1);

 

 

                                         che il 27.4.1998 ha avuto luogo – senza successo – il tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace del circolo della __________ (AI 5);

 

 

                                         che con decisione 9.10.1998 – assunto agli atti il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.10.1998 (AI 6) – l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha promosso l’accusa a carico del qui istante per titolo di lesioni semplici ed ingiuria, ordinando parimenti il deposito degli atti (AI 7);

 

 

                                         che il 30.12.2004 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale promosso nei confronti dell’accusato per intervenuta prescrizione dell’azione penale (vie di fatto/ingiuria), rispettivamente per inesistenza degli estremi di reato (lesioni semplici);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'266.45, oltre interessi, per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re P.F.);

 

 

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che – secondo la procura agli atti (allegato ad AI 3) – il qui istante ha incaricato l’avv. PR 1 di tutelarlo nell’ambito del procedimento penale il 27.3.1998, prima della promozione dell’accusa 9.10.1998;

 

 

                                         che il caso – in questo lasso di tempo – non presentava difficoltà di fatto e/o di diritto da imporre la presenza di un legale fin da subito, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

                                         che di conseguenza, fino alla promozione dell’accusa, IS 1 non può essere ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

                                         che quindi l’onere delle spese di patrocinio anteriori al 9.10.1998 restano a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia di complessivi CHF 2'266.45 [di cui CHF 1'900.-- (8 ore e 40 minuti a CHF 220.--/ora) di onorario, CHF 206.35 di spese e CHF 160.10 di IVA (doc. A)];

 

                                         che – come detto – non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni precedenti la promozione dell’accusa 9.10.1998;

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che anche il dispendio orario appare – ad eccezione della stesura dell’istanza di indennità, che non presentava dal profilo giuridico e/o fattuale difficoltà particolari – corretto;

 

 

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari 5 ore e 25 minuti a CHF 220.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'191.65, ridotto a 30 minuti il tempo impiegato per la redazione dell’istanza di indennità, per il resto – con le suddette precisazioni in merito alle prestazioni prima della promozione dell’accusa – riconosciuto come esposto;

 

 

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 131.95, stralciate – come in precedenza – quelle riferite alle prestazioni anteriori alla promozione dell’accusa (ad eccezione di CHF 50.-- per apertura incarto);

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 96.80 [al 6.5%, per il 1998, su CHF 272.55 (di cui CHF 201.65 di onorario e CHF 70.90 di spese), pari a CHF 17.70; al 7.5%, per il 1999, su CHF 772.25 (di cui CHF 751.65 di onorario e CHF 20.60 di spese), pari a CHF 57.90; al 7.6%, per il 2001 e gli anni successivi, su CHF 278.80 (di cui CHF 238.35 di onorario e CHF 40.45 di spese), pari a CHF 21.20];

 

 

                                         che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'420.40, oltre interessi dal 30.12.2005, come postulato;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 30.12.2004 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'420.40, oltre interessi al 5% dal 30.12.2005.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria