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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 14/16.2.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia della querela penale 2.11.2005 sporta contro di lui per titolo di calunnia e diffamazione (inc. MP __________); |
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premesso che la richiesta è stata indirizzata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
richiamato lo scritto 24.2.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere nessuna particolare osservazione da formulare;
richiamate le osservazioni 27/28.2.2006 di PI 3, nelle quali però non si esprime sulla richiesta, ma sul merito del procedimento;
richiamate le osservazioni 25.2/1.3.2006 di PI 2, nelle quali però non si esprime sulla richiesta, ma sul merito del procedimento;
rilevato che PI 4 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un volantino recapitato ai cittadini del Comune di __________ nel corso del mese di luglio 2005 ed a una espressione riferita al nuovo piano regolatore (“… e si sono avvantaggiati delle zone per puri interessi personali. ...”), alcuni municipali hanno presentato una querela penale nei confronti di un collega, firmatario dello scritto distribuito. Il Ministero pubblico (inc. MP __________), senza compiere atti d’informazione preliminare, ha decretato in data 16.12.2005 il non luogo a procedere (NLP __________), ritenendo che l’espressione riportata sul volantino, da inserire in un contesto di un contenzioso politico, “quand’anche sibillina … non può essere ritenuta lesiva dell’onore”.
2. Con la richiesta qui in esame, l’istante chiede di ricevere copia della querela presentata nei suoi confronti nel contesto del procedimento MP __________.
3. Come esposto in entrata, delle persone interpellate, una non ha presentato osservazioni, due hanno preso posizione sul merito della decisione di NLP, mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere nessuna particolare osservazione.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
5. Anche nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo terminato, si deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
6. In concreto, l’accesso agli atti di una ex parte è giustificato da curiosità (“... Sono curioso di vedere la forma della denuncia nei miei confronti.”) e non dall’intenzione di procedere con una denuncia mendace (“… non è mia intenzione fare una denuncia mendace.”). A questo interesse si contrappone il rischio di possibili strumentalizzazioni nel quadro dell’acceso confronto politico comunale tra querelato e querelanti, che emerge chiaramente dalla lettura del volantino e dell’incarto MP __________.
7. Come ricordato nella decisione di NLP __________ del 16.12.2005, il Tribunale federale restringe l’ambito di applicazione dei reati contro l’onore nel contesto di un contenzioso politico: con il medesimo ragionamento e con la medesima preoccupazione, occorre anche limitare l’accesso agli atti, onde evitare possibili strumentalizzazioni.
8. A fronte quindi di un interesse limitato alla curiosità, l’accesso agli atti è limitato, nel senso che all’istante è consentita la lettura della querela penale, presso gli uffici del Ministero pubblico (previo appuntamento telefonico), ma non l’estrazione di copie della stessa.
9. L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese (contenute al minimo) sono a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria