Incarto n.
60.2006.71

 

Lugano

8 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23/24.2.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di una decisione di questa Camera nel contesto di un procedimento penale;

 

 

richiamato lo scritto 9.3.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Con esposto 9/12.8.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di PI 1, compagno dell’ex convivente - e madre delle sue figlie - __________ __________, per titolo di lesioni semplici, aggressione ed infrazione alla legge federale sugli stupefacenti in relazione ai fatti avvenuti il __________.

                                         Con decisione del 16.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere (NLP __________).

                                         La successiva istanza di promozione dell’accusa del 30.6/1.7.2005 è stata parzialmente accolta da questa Camera in data 10.1.2006 (inc. CRP __________) e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti e pronunciarsi nuovamente.

 

 

2.Con la presente richiesta, l’assicurazione istante, in qualità di assicurazione sociale LAINF, deve determinarsi sul risarcimento per perdita di guadagno a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale. Per questo motivo chiede copia della decisione del 10.1.2006.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Nel presente caso, l’assicurazione istante ha certamente un interesse giuridico legittimo conformemente a quanto richiesto dall’art. 27 CPP. In concreto, benché la decisione 10.1.2006 di questa Camera non ha posto fine al procedimento ma è interlocutoria, in quanto ha rinviato l’incarto al Ministero pubblico per completazione e successiva decisione, l’istanza può comunque essere accolta, nella misura che la decisione richiesta potrebbe contenere indicazioni utili alla determinazione del contenzioso assicurativo.

 

 

5.L’istanza è accolta. Copia della decisione del 10.1.2006 (inc. CRP __________) viene allegata alla presente decisione inviata all’istante.

 

 

6.Considerato l’intervento della compagnia istante in qualità di assicurazione sociale, e con riferimento all’art. 32 LPGA, si prescinde dalla tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,                                        

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria