Incarto n.
60.2006.79

 

Lugano

6 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28.2/1.3.2006 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1 ,

 

 

tendente ad ottenere l’ispezione degli incarti penali inerenti PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e PI 3, __________;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 7/8.3.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, 8/9.3.2006 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e 15/16.3.2006 di PI 4, delle quali si dirà – se necessario – in corso di motivazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con esposto 9.2.2006 IS 1 (__________) ha denunciato PI 3 per titolo di truffa e falsità in documenti: __________, __________, rappresentata dal denunciato, avrebbe infatti concluso (il 23.1.2004) con l’__________, __________, un contratto di acquisto di ferro [ceduto ad IS 1 (__________) il 17.11.2005] allorquando __________ non era (ancora) iscritta a registro di commercio;

 

 

                                         che con decisione 23.2.2006 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla predetta denuncia penale, ritenuto che “(…) in merito alla falsificazione dell’estratto RC della società __________ ed al suo utilizzo (in un altro contesto), da parte dell’ing. PI 3, occorre rilevare che le stesse sono già state oggetto di un altro procedimento penale, (…), a seguito di una segnalazione presentata dalla __________, in data 21.6.2005. Procedimento, questo, sfociato in un decreto di accusa emesso nei confronti di PI 4, in data 13.2.2006, essendosi egli integralmente assunto la responsabilità della falsificazione dell’estratto RC, così come pure quella di avere consegnato, al di lui cliente, ing. PI 3, una falsa procura, con la quale lo autorizzava ad agire in nome e per conto della società __________” e che “nel caso di specie è assodato che il denunciato ha agito in base ad una falsa procura, rispettivamente che si è avvalso di un falso estratto del registro di commercio. Non è però minimamente provato, né reso altamente verosimile, che egli abbia agito intenzionalmente, a scopo di inganno ed al fine di procacciarsi un indebito profitto così come invece previsto dagli artt. 146 e 251 CPS. Anzi. Dagli atti emerge chiaramente che, a sua volta, egli è stato tratto in inganno dal suo fiduciario, il quale gli ha fatto credere di essere legittimato ad agire in nome e per conto della società __________ che egli intendeva acquistare” (decreto di non luogo a procedere 23.2.2006, p. 1/3, __________);

 

 

                                         che con istanza 28.2/1.3.2006 IS 1 (__________) sostiene che i documenti richiamati ed assunti agli atti dell’incarto sfociato nel predetto decreto di non luogo a procedere non “(…) sono però sufficienti per farsi un’idea chiara e IS 1 (__________) non è pienamente in grado di valutare la fondatezza del NLP di PI 3 e, tantomeno, se eventualmente sia ipotizzabile una truffa di PI 4 nei suoi confronti. In particolare non è in grado di valutare se vi siano elementi sufficienti per inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa” (istanza 28.2/1.3.2006, p. 1);

 

 

                                         che postula quindi di essere autorizzata a consultare “(…) l’intero incarto relativo a PI 4 del PP Tattarletti e eventualmente, se esistesse, anche l’incarto della PP Galliani relativo a PI 3” (istanza 28.2/1.3.2006, p. 1 s.);

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

 

 

                                         che il citato decreto di non luogo a procedere è (nel frattempo) cresciuto in giudicato, per cui l’istante non ha (più) alcun interesse ad esaminare gli incarti per valutare “(...) se vi siano elementi sufficienti per inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa” (istanza 28.2/1.3.2006, p. 1);

 

 

                                         che nondimeno chiede l’accesso agli atti anche con riferimento ad un’eventuale ipotesi di truffa a carico di PI 4;

 

 

                                         che sembrerebbe quindi sostenere un legittimo interesse in relazione alla possibile presentazione di una denuncia penale nei confronti di PI 4, già amministratore unico di __________;

 

 

                                         che in queste circostanze la richiesta appare giustificata;

 

 

                                         che ad IS 1 (__________) è pertanto concessa l’ispezione dell’incarto MP __________ (i cui atti sono peraltro stati assunti in gran parte nell’incarto MP __________), sfociato nel suddetto decreto di accusa 13.2.2006 a carico di PI 4 (DA __________) e nel decreto di non luogo a procedere interno 12.9.2005 a carico di PI 3 e di tale __________ (NLP __________);

 

 

                                         che gli ulteriori incarti MP __________ e __________ inerenti PI 4 concernono ipotesi accusatorie estranee alla fattispecie oggetto di denuncia 9.2.2006, per cui non sussiste alcun legittimo interesse ad un loro esame;

 

 

                                         che l’istanza è parzialmente accolta;

                                         che tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1 (__________), __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

4 patr. da: PR 2

5. PI 5

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                      La segretaria