Incarto n.
60.2006.82

 

Lugano

27 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 3/6.3.2006 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della decisione di non luogo a procedere 13.9.2005 relativa a PI 2, __________;

 

 

 

richiamate le osservazioni 17.3.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

preso atto che né PI 2 né il suo rappresentante legale hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 a seguito di una denuncia/querela del 14/15.10.2004 per titolo di lesioni gravi, lesioni semplici, vie di fatto e omissione di soccorso (inc. MP __________), conclusosi con decreto di non luogo a procedere del 13.9.2005 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Con l’istanza qui in esame, l’Ufficio dei permessi chiede l’esame della decisione di non luogo procedere in relazione ad una contestazione per una diffida di entrata in un esercizio pubblico giusta l’art. 46 della Legge sugli esercizi pubblici (LEP). Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la richiesta, mentre l’interessato non ha presentato osservazioni.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   L’art. 46 LEP prevede la possibilità di vietare l’accesso ad un esercizio pubblico alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano ritenute indesiderabili per fondate ragioni. L’art. 90 cpv. 2 del Regolamento del 3.12.1996 (REP) prevede che, su richiesta dell’interessato, il provvedimento di divieto deve essere motivato per iscritto. A’ sensi dell’art. 46 cpv. 2 LEP, il Dipartimento dirime le eventuali contestazioni. In relazione a questo provvedimento, qualificato di anacronistico (cfr. M. GARBANI, Commentario alla LEP, Bellinzona 2005, p. 168), l’Ufficio istante deve provvedere a dirimere eventuali contestazioni.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo ad esaminare il testo della decisione di non luogo a procedere relativa a dei fatti avvenuti presso un esercizio pubblico.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere (NLP __________) viene allegata alla presente decisione.

 

 

                                   7.   Si giustifica prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, la LEP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario