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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2006 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamato lo scritto 10/13.3.2006 del procuratore pubblico Mario Branda, che – rinunciando a presentare osservazioni – si è rimesso al giudizio di questa Camera;
ritenuto che con scritto 10.3.2006 il Tribunale penale cantonale ha comunicato che il presidente della suddetta Corte, giudice Giovanna Roggero-Will, non aveva osservazioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 3.10.2003 IS 1 è stato arrestato con le accuse di coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, esibizionismo e molestie sessuali, reati in parte tentati (AI 1.1), arresto confermato il giorno seguente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruzione (AI 3.2);
che è stato scarcerato il 4.11.2003 (AI 6.5);
che il 18.8.2004 il magistrato inquirente ha posto il qui istante in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome prevenuto colpevole di ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, “(…) per avere, tra il mese di marzo ed il mese di settembre 2003, a __________, presso la locale residenza per anziani, ripetutamente in un numero imprecisato di occasioni durante questo periodo, approfittando della propria posizione di infermiere dell’istituto e, quindi, di persona accudente e, dall’altro, delle diminuite risorse psico-fisiche dell’ospite __________ (__________) e della sua situazione di dipendenza da terzi per il soddisfacimento dei propri bisogni, sapendo o dovendo presumere del suo disaccordo, tirandole i capezzoli, baciandola sui seni, sulla pancia e sul sedere, toccandola e tentando di toccarla sulla vagina, ripetutamente costretto e tentato di costringere una persona a subire un atto sessuale” (atto di accusa 18.8.2004, ACC __________);
che con giudizio 16.9.2005 – non impugnato – la suddetta Corte ha assolto l’accusato dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 23'818.20, di cui CHF 8'218.20 per spese legali, CHF 12'600.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 3'000.--, oltre interessi, per ripetibili di questa sede;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il 6.10.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio del qui istante, ammesso il 15.12.2003 al beneficio del gratuito patrocinio (AI 3.3/3.4);
che – essendo stato prosciolto dall’accusa – ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 8'218.20 [di cui CHF 7'375.-- (29 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 262.70 di spese e CHF 580.50 di IVA (doc. 4)];
che la tariffa applicata ed il dispendio orario sono conformi ai principi suesposti: l’onorario di CHF 7'375.-- appare pertanto corretto;
che le spese sono riconosciute in CHF 246.95, ridotte a CHF 29.25 quelle telefoniche [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)];
che l’IVA ammonta a CHF 579.25;
che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 8'201.20, somma sulla quale non chiede interessi di mora;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 12'600.--, oltre interessi, per i 33 giorni di detenzione preventiva sofferta;
che – come esposto – IS 1 è stato arrestato il 3.10.2003 (AI 1.1) ed è stato scarcerato il 4.11.2003 (AI 6.5);
che per i 33 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene assegnato l’importo base di CHF 6'600.-- (CHF 200.--/giorno), come richiesto;
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustifica un aumento di questa somma;
che l’istante domanda che al citato importo base siano aggiunti CHF 6'000.--, considerati segnatamente “(…) il carattere particolarmente infamante delle accuse rivoltegli, il fatto che gli atti imputati sarebbero stati commessi nell’ambito della propria attività lavorativa, la possibilità di risalire facilmente all’identità dell’accusato dagli articoli apparsi sui maggiori quotidiani del cantone non tanto per le generalità dell’istante quanto per il particolare ambito in cui i fatti erano, perlomeno a mente dell’accusa, avvenuti, (…)” (istanza 7/8.3.2006, p. 10);
che l'accusa era oggettivamente grave – segnatamente con riferimento alla funzione di infermiere svolta dall'istante – ed ha manifestamente arrecato pregiudizio alla sua reputazione;
che l’inchiesta ha infatti avuto risonanza nell’ambiente di lavoro del qui istante, i cui superiori e colleghi sono peraltro stati interrogati nel corso dell’istruttoria;
che i giornali ticinesi hanno riferito la vicenda: essi, pur non menzionando le generalità dell’accusato, hanno indicato la sua età, ciò che ha senz’altro permesso ai suoi nuovi colleghi presso la casa per anziani __________, __________, di identificare in IS 1 la persona deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di __________;
che evidentemente – proprio per il tipo di ipotesi accusatoria – l’istruttoria non ha potuto limitarsi “(…) a chiarire gli aspetti connessi con i fatti poi portati in aula, ma ha voluto (recte: dovuto) evidenziare i rapporti con tutti i colleghi e soprattutto le colleghe” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.), colleghe che hanno sottolineato come il qui istante “(…) era solito fare battute che potevano avere dei doppi sensi e, spesso e volentieri, si lasciava andare a complimenti o a veri e propri corteggiamenti che potevano anche essere ritenuti molesti” (cfr. decisione 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________, p. 9 s., inc. __________);
che il fatto che i rapporti con la famiglia, in particolare con la moglie, – a suo dire peraltro già sufficientemente compromessi dalla natura del reato – non sarebbero stati facilitati da quanto è emerso in sede di istruttoria (in particolare con riferimento alla sua ammissione di avere avuto una relazione extraconiugale) deve manifestamente essere attribuito al suo personale comportamento e non già al procedimento penale in quanto tale;
che sostiene che “(…) essendosi visto costretto a lavorare in alta __________ a seguito del suo licenziamento cagionato dall’avvio del noto procedimento penale (…) può ora vedere la famiglia, ancora domiciliata a __________ dove i figli __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________) frequentano le scuole dell’obbligo, unicamente durante i fine settimana” (istanza 7/8.3.2006, p. 9): i documenti prodotti dalla difesa al dibattimento indicano nondimeno che IS 1 ha inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro, per cui – almeno stando a questi atti – non sembra essere stato licenziato;
che inoltre – contrariamente a quanto afferma in questa sede [“(…) si rileva che, oltretutto, il carcere preventivo l’accusato l’ha trascorso presso le carceri pretoriali di __________ notoriamente inadatte per periodi di detenzione superiori a qualche giorno” (istanza 7/8.3.2006, p. 8)] – il qui istante è stato trasferito al Penitenziario cantonale La Stampa (AI 6.1), come peraltro dà atto anche la nota professionale del suo legale (che il 15.10.2003 espone “colloquio con sig. __________ in Penitenziario La Stampa”);
che – tutto ciò considerato – si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 6'600.-- la somma di CHF 3'000.--;
che gli vengono pertanto assegnati CHF 9'600.--, oltre interessi dal 4.11.2003 (ossia dalla data di scarcerazione, come postulato), importo che tiene conto della contenuta sofferenza per l’istante (che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ e da questo stesso giudizio;
che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di (almeno) CHF 3'000.--, oltre interessi;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che è pertanto riconosciuto un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese, IVA ed interessi;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 18'301.20, di cui CHF 8'201.20 per spese di patrocinio, CHF 9'600.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 18'301.20, oltre interessi al 5% dal 4.11.2003 su CHF 9'600.--.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria