Incarto n.
60.2006.87

 

Lugano

13 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul gravame 20.2/8.3.2006 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione della Pretura penale del 7.2.2006 di riunire il procedimento penale a suo carico con quelli a carico di __________, __________, e di __________, __________ (inc. __________);

 

 

premesso che il gravame non è stato indirizzato direttamente a questa Camera, come previsto dall’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, ma inviato alla Pretura penale, peraltro nella forma di uno scritto datato 20.2.2006;

 

 

ritenuto che in data 7/8.3.2006, con le osservazioni presentate in altro procedimento (connesso), la Pretura penale ha trasmesso per competenza a questa Camera lo scritto 20.2.2006;

 

 

ritenuto che lo scritto 20.2.2006, essendo formulato da un patrocinatore legale, non richiede la concessione di un lasso di tempo per eventuale emendamento, per evitare la censura di eccesso di formalismo;

 

 

ritenuto che questa Camera reputa di poter evadere tale scritto senza doverlo intimare alle parti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Il Ministero pubblico, in relazione ad una medesima fattispecie, ha tra l’altro aperto tre procedimenti penali a carico rispettivamente di __________ (inc. MP __________), di __________ (inc. MP __________) e di RI 1 (inc. MP __________). I medesimi sono poi sfociati in tre decreti d’accusa (rispettivamente __________). A seguito di tempestive opposizioni, i procedimenti sono stati trasmessi per competenza alla Pretura penale (inc. __________).

 

 

                                   2.   Con decreto 7.2.2006 la Pretura penale ha deciso di riunire i tre procedimenti.

 

 

                                   3.   Contro tale decisione insorge il qui ricorrente con scritto 20.2.2006 del proprio patrocinatore. Nello stesso si oppone alla riunione dei procedimenti, anzitutto sollevando argomenti di merito (stabilire se il ricorrente fosse o meno tenuto ad accertare l’avente diritto economico di alcune relazioni bancarie, e se egli abbia o meno adempiuto all’eventuale obbligo), poi eccependo la prescrizione dell’azione penale, concludendo ribadendo come la riunione dei procedimenti non si giustifichi.

 

 

                                   4.   L’eccezione di prescrizione non appare liquida e accertabile in questa sede.

                                         Il __________ del 7.12.2004 imputa al ricorrente una carente diligenza in operazioni finanziarie in relazione a fatti temporalmente limitati al periodo fine 1997 a luglio 2001.

                                         L’imputazione promossa è un delitto con una comminatoria di pena massima della detenzione fino ad un anno: conseguentemente, in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 lit. c CP (quale "lex mitior"), l’azione penale si prescrive in sette anni.

                                         Date queste premesse, è pacifico che l’eccezione di prescrizione non è liquida e pacifica, al punto di essere accertata in questa sede. Spetterà al giudice di merito determinarsi sull’eccezione di prescrizione.

 

                                   5.   Gli altri argomenti sollevati nello scritto 20.2.2006 (a sapere se il ricorrente fosse o meno tenuto ad accertare l’avente diritto economico di alcune relazioni bancarie, e se egli abbia o meno adempiuto all’eventuale obbligo) sono pertinenti il merito: in nessun modo sono riferiti alla decisione di riunione dei procedimenti del 7.2.2006. Tali argomenti dovranno essere sollevati avanti il giudice del merito.

 

 

                                   6.   Per quanto esposto, ed in particolare per mancanza di argomenti specificatamente riferiti alla riunione dei procedimenti, il gravame non appare fondato. Il ricorso va pertanto respinto, con carico di tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   7.   Con altra decisione di questa Camera, la decisione di riunione dei procedimenti è stata parzialmente annullata, per intervenuta prescrizione dell’azione penale a carico di altro accusato (decisione inc. __________).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 35 ss., 284 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

-

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria