Incarto n.
60.2006.88

 

Lugano

23 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2006 presentata da

 

 

 

IS 1, /,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 9/10.3.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 14.2.2004 IS 1 – ora coniugata __________ – è stata arrestata con le accuse di favoreggiamento e correità sub. complicità in tentato furto aggravato in relazione ai fatti avvenuti la sera del 13.2.2004 presso la __________ di __________, fatti che vedevano coinvolti __________ e __________, quest’ultimo allora suo compagno (AI 1.1);

 

                                         che l’arresto è stato confermato il medesimo giorno dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, di un pericolo di fuga e di bisogni dell’istruzione (AI 1.2);

 

 

                                         che di seguito l’accusa è stata estesa ai reati di correità sub. complicità in ripetuto furto aggravato ed in ripetuta rapina aggravata (AI 4.1), contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (AI 4.2) e ricettazione (AI 4.3);

 

 

                                         che è stata scarcerata il 7.4.2004, previo versamento di una cauzione di CHF 5'000.-- (AI 4.3);

 

 

                                         che con decreto 13.12.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta ricettazione “(…) per aver ripetutamente ricevuto in dono da __________, fra il 2002 e il 14 febbraio 2004, sia a __________ sia a __________ (__________), capi di vestiario, apparecchiature elettroniche ed altri oggetti che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto ad opera del __________ il quale, in quel frangente temporale, era in espiazione pena al PCT con libertà limitata ai soli congedi settimanali concessigli” e di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti “(…) per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente consumato degli spinelli di marijuana (almeno 5 o 6) con sostanza procuratale da __________”, fatti – questi ultimi – avvenuti a __________ fra il 2002 ed il 14.2.2004;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di 60 giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni –, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (da espiare) ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

 

 

                                         che ha inoltre proposto la liberazione a suo favore dell’importo di CHF 5'000.-- versato a titolo di cauzione (dedotte la tassa di giustizia e le spese) e la confisca – in applicazione dell’art. 58 CP – degli oggetti sequestrati nel corso del procedimento penale;

 

 

                                         che il procuratore pubblico – con medesimo atto – ha abbandonato il procedimento penale promosso per titolo di favoreggiamento [“(…) per i legami sentimentali esistenti con __________, tali da rendere scusabile la sua condotta (art. 305 cpv. 2 CPS)”] e di correità sub. complicità in ripetuto furto aggravato ed in ripetuta rapina aggravata [“(…) per accertata estraneità ai fatti”] (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 21/22.12.2004 la qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che con decisione 1.7.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione di ripetuta ricettazione;

 

 

                                         che l’ha invece dichiarata autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandola alla pena di 5 giorni di arresto (da dedursi il carcere preventivo sofferto) – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per complessivi CHF 500.--;

 

 

                                         che ha inoltre ordinato la confisca degli oggetti sequestrati nel corso del procedimento penale;

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 71'870.--, oltre interessi, di cui CHF 24'020.-- per spese legali, CHF 31'650.-- per danni materiali e CHF 16'200.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

                                         che occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine prosciolto;

 

 

                                         che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente detto termine, segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie;

 

 

                                         che questa Camera considera prosciolto l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

 

 

                                         che nel caso in esame la qui istante è stata prosciolta dall’accusa di ripetuta ricettazione;

 

 

                                         che è invece stata condannata per titolo di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, reato indipendente dalla predetta ipotesi accusatoria;

 

 

                                         che l’istante deve quindi essere considerata prosciolta a’ sensi dell’art. 317 CPP (cfr., al proposito, decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 24'020.05 [di cui CHF 21'035.85 (86 ore e 35 minuti a CHF 243.--/ora circa) di onorario, CHF 1'287.60 di spese e CHF 1'696.60 di IVA (doc. 31)], oltre interessi;

 

 

                                         che al proposito sostiene che “la procedura ha richiesto numerose presenze agli interrogatori, oltre alle visite d’uso in carcere (per diverso tempo era anche stata negata la visita dei parenti più stretti, compreso il figlio!) e alla preparazione e allo svolgimento del processo” (istanza 7/8.3.2006, p. 4);

 

                                         che la tariffa applicata, di CHF 243.--/ora circa, è conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che il dispendio orario, pari a 86 ore e 35 minuti, appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, considerato che il caso non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto [tanto è vero che a dire dell’istante “sin dall’inizio (…) è apparsa estranea a tutti i reati ipotizzati nei confronti dei fratelli __________” (istanza 7/8.3.2006, p. 2)];

 

 

                                         che – per quanto risulta dall’incarto – il suo patrocinatore ha presentato l’istanza di libertà provvisoria 20/23.2.2004 (AI 1.5/8.2), ha partecipato agli interrogatori di data 24.2.2004 (AI 4.1), 9.3.2004 (AI 4.2) e 7.4.2004 (AI 4.3), ha corrisposto con il procuratore pubblico in merito ai permessi di visita, rispettivamente alla situazione carceraria della qui istante (AI 8.1/8.3/8.10/8.11/8.13/9.3), ha corrisposto con la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (AI 8.4), ha esaminato gli atti nel corso del loro deposito presentando osservazioni e domanda di disgiunzione del procedimento penale a carico di IS 1 da quello promosso nei confronti di __________ ed __________ (AI 8.14);

 

 

                                         che ha inoltre ripetutamente visitato la qui istante in carcere;

 

 

                                         che di seguito, conclusa l’istruttoria, il 21/22.12.2004 ha interposto formale opposizione al decreto di accusa 13.12.2004, il 24/25.1.2005 ha preso posizione in merito all’ordinanza di apertura 10.1.2005 e l’1.7.2005 ha assistito l’istante nel corso del dibattimento;

 

 

                                         che prestazioni di sostegno morale/di aiuto sociale non vengono indennizzate giusta gli art. 317 ss. CPP (ciò che giustifica di non riconoscere due trasferte a __________ per colloqui in carcere con la qui istante, rispettivamente di ridurre i minuti di colloquio patrocinatore – famiglia __________);

 

 

                                         che nell'esecuzione del mandato al legale spetta peraltro tenere conto di una certa proporzionalità: nel caso di specie il decreto di accusa con il quale IS 1 è stata deferita davanti alla Pretura penale concerneva unicamente i titoli di ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, per cui 12 ore per la preparazione del processo (cfr. prestazioni di data 29/30.6.2005) appaiono manifestamente sproporzionate al caso, tanto più che – come si evince dal riassunto dell’arringa del patrocinatore esposto in sentenza – l’accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rispettivamente i presupposti oggettivi del reato di ricettazione non sono stati contestati (ritenuto inoltre che l’incarto era noto siccome già ripetutamente esaminato nel corso dell’istruttoria);

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari 34 ore e 5 minuti a CHF 243.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 8'282.25, di cui 600 minuti (in luogo degli oltre 1300 esposti), comprese le trasferte, inerenti i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 35 minuti inerenti l’istanza di libertà provvisoria 20/23.2.2004 (comprese le osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, AI 1.5/8.2), 120 minuti inerenti “osservazioni e domanda di disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), 180 minuti (10 min/scritto, spesso di poche righe) inerenti gli scritti, 180 minuti (in luogo degli oltre 600) inerenti i colloqui con terzi (di persona/telefonici), 65 minuti (compresa la trasferta) inerente l’interrogatorio 24.2.2004 (14.00-14.25, AI 4.1), 190 minuti (compresa la trasferta) inerente l’interrogatorio 9.3.2004 (10.30-13.00, AI 4.2), 85 minuti (compresa la trasferta) inerente l’interrogatorio 7.4.2004 (14.00-14.45, AI 4.3), 20 minuti inerenti lo scritto 24/25.1.2005 alla Pretura penale (compresa la copia per il cliente), 360 minuti inerenti l’esame degli atti (anche nel corso dell’istruttoria) e la preparazione del dibattimento, 180 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.05 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.00) e 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è (molto) parziale], stralciate le prestazioni 17.3.2004 (trasferta/polizia per chiave) e 18.3.2004 (trasferta/foto+sopralluogo), che – non essendo ulteriormente specificate – non si comprendono, e le prestazioni 1.3.2004/8.4.2004/7.7.2005 (fotocopie, esse potendo essere effettuate dal segretariato, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro);

 

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'039.60, di cui CHF 30.-- [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate, CHF 20.20 (come esposto) inerenti l’istanza di libertà provvisoria 20/23.2.2004 e le osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente (AI 1.5/8.2, spese invero esposte solo con riferimento alle osservazioni), CHF 81.-- (come esposto) inerenti “osservazioni e domanda di disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), CHF 226.40 (come esposto) inerenti gli scritti, CHF 22.-- (come esposto) inerenti fotocopie, CHF 580.-- inerenti le trasferte (come esposto, stralciate nondimeno due trasferte a __________ e – come in precedenza – le prestazioni 17.3.2004/18.3.2004) e CHF 80.-- inerenti l’istanza di indennità, stralciati CHF 10.-- inerenti “esame sentenza GIAR” di data 27.2.2004 (che non cagiona spese) e CHF 64.-- inerenti “preparato processo e coll. con cl.” di data 30.6.2005 (che non si comprendono);

 

 

                                         che non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. __________);

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 9'321.85;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 7.3.2006 della presente istanza;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’istante postula CHF 6'000.-- (pari allo stipendio di due mesi versato dal primo datore di lavoro dopo la scarcerazione), oltre interessi, per perdita di guadagno: a suo dire, sebbene al momento dell’arresto fosse disoccupata, avrebbe trovato un posto temporaneo quale barista al carnevale di __________; in ogni caso, nel corso della sua carriera professionale nel ramo, in particolare, della ristorazione [nondimeno “(…) costretta a pause forzate e a cambiamenti di posto di lavoro un po’ per motivi di salute (…) e un po’ per le esigenze legate al figlio, che richiedeva la presenza a casa della madre durante gli orari serali e i weekend, ciò che non da tutti i gerenti veniva alla lunga accettato” (istanza 7/8.3.2006, p. 5)] avrebbe sempre e subito ritrovato un posto di lavoro;

 

 

                                         che quindi – se non fosse intervenuto l’arresto – avrebbe senza dubbio immediatamente trovato un impiego: “lo dimostra il fatto che essa era in cerca di lavoro da poche settimane e già aveva un impiego temporaneo. Lo dimostra il fatto che essa ha sempre e subito trovato lavoro in passato. Lo dimostra pure il fatto che essa ha ritrovato lavoro immediatamente dopo essere stata scarcerata (…)” (istanza 7/8.3.2006, p. 5);

 

 

                                         che il fatto che al momento dell’arresto fosse, a suo dire, in cerca di un lavoro, rispettivamente il fatto che – al termine della carcerazione – abbia trovato un’occupazione non appaiono tuttavia circostanze sufficienti per riconoscere il postulato danno: esse non implicano infatti necessariamente che – senza detenzione – avrebbe trovato lavoro, soprattutto in considerazione della sua situazione personale (in particolare con riferimento alle suddette esigenze legate al figlio);

 

 

                                         che IS 1 non ha invero dimostrato – documentando, come le incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno, per esempio producendo atti attestanti concrete trattative con un potenziale datore di lavoro;

 

                                         che quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non provato;

 

 

                                         che di conseguenza nulla le è dovuto a questo titolo;

 

 

                                         che – con riferimento all’impegno ed alla cura profusi dai suoi genitori al figlio __________ – chiede CHF 25'650.-- (CHF 25.--/ora x 19 ore x 54 giorni), oltre interessi, posto come “durante i 54 giorni di carcere, la nonna (madre della qui istante) è andata a prendere __________ a scuola, accudendolo dopo scuola, cucinando per lui e ospitandolo presso il proprio domicilio. Ciò ha richiesto una presenza costante soprattutto della nonna, anch’essa professionalmente attiva (…). Nei momenti in cui non poteva essere presente la nonna, era presente il nonno, per 19 ore al giorno, ossia per tutto il tempo durante il quale il bimbo non andava a scuola” (istanza 7/8.3.2006, p. 7);

 

 

                                         che il 16.2.2004 – con richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale – il procuratore pubblico ha domandato alle autorità __________ di procedere alla perquisizione dell’abitazione di IS 1 sita in __________, __________ (AI 2.1);

 

 

                                         che l’autorità rogata ha disposto la suddetta perquisizione, che ha avuto luogo il 20.2.2004 alla presenza, tra gli altri, di __________, indicata – sul verbale – quale “madre convivente di IS 1” (verbale di perquisizione 20.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2);

 

 

                                         che __________, padre dell’istante, interrogato il 23.2.2004, ha affermato che “venerdì 20 febbraio 2004, presso la mia abitazione di __________, in via __________, è stata effettuata una perquisizione domiciliare ad opera dei __________” (verbale 23.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2);

 

 

                                         che pertanto – a prescindere dal fatto che la qui istante abbia asserito che “sotto il mio appartamento abita mia madre (…)” (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 2, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1) – sembrerebbe che essi vivessero con la figlia ed il nipote, del quale si prendevano cura durante le assenze di IS 1 [“(…) quando sono assente, è lei (la madre) che lo cura” (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 2, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], sia durante il lavoro sia durante i fine settimana trascorsi in compagnia di __________ [non sembrerebbe infatti che __________ la accompagnasse regolarmente a __________ (tanto è vero che il giorno dell’arresto non era con lei)];

 

 

                                         che – in queste circostanze – la pretesa appare infondata: il doc. 30 (allegato all’istanza 7/8.3.2006) sembra peraltro attestare unicamente che __________ era attiva professionalmente e non che – nel caso concreto – il suo lavoro le abbia impedito di accudire il nipote, mansione che verosimilmente avrebbe svolto anche se la figlia non fosse stata arrestata il 14.2.2004;

 

 

                                         che pertanto, come in precedenza, nulla le è dovuto a questo titolo;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che al proposito la qui istante postula la somma di CHF 16'200.-- (CHF 300.--/giorno), oltre interessi, per i 54 giorni di detenzione preventiva sofferta;

 

 

                                         che – come esposto – IS 1 è stata arrestata il 14.2.2004 (AI 1.1) ed è stata scarcerata il 7.4.2004 (AI 4.3);

 

                                         che l’1.7.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusata autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandola alla pena di 5 giorni di arresto (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno;

 

 

                                         che pertanto – in virtù dell’indicazione in merito alla deduzione del carcere preventivo sofferto – si può ritenere che la privazione della libertà dei mesi di febbraio-aprile 2004 concernesse anche il reato per cui è stata condannata;

 

 

                                         che la detenzione preventiva ingiustamente patita ammonta quindi a 49 giorni, per i quali le viene assegnato l’importo base di CHF 9'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi);

 

 

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustifica un aumento di questa somma;

 

 

                                         che lo stato di salute dell’istante – vedova, madre di un figlio all’epoca undicenne, incensurata – già precario in virtù della sua __________ sarebbe peggiorato: “l’incarcerazione e l’impossibilità di ingerire i medicamenti hanno di fatto annullato gli effetti della cura che IS 1 stava seguendo”, considerato parimenti che “(…) le autorità inquirenti erano a conoscenza della situazione e ciò nonostante hanno permesso dopo soli cinque giorni ai familiari di portare la cura medicamentosa” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.);

 

 

                                         che la qui istante, secondo lo scritto 24.2.2004 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al suo legale (AI 8.4), è stata nondimeno regolarmente visitata dai medici e quindi debitamente seguita;

 

 

                                         che i mezzi di comunicazione hanno invero reso noto l’arresto dei presunti autori del tentato furto presso la __________ di __________: nelle ore immediatamente successive al predetto tentato furto IS 1 è stata tuttavia fermata alla guida della sua autovettura unitamente al pluripregiudicato __________ [di cui conosceva i precedenti penali (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], allora suo compagno ed ora suo marito, per cui deve assumersi il rischio di un’esposizione accresciuta/amplificata in virtù del suo legame con i fratelli __________ e con __________ in particolare;

 

 

                                         che fino all’1.3.2004 si è avvalsa della facoltà di non rispondere: questo suo – legittimo – diritto ha inevitabilmente comportato “(…) il dovere degli inquirenti di accertare, verificare, documentare e contestarmi ogni singolo dettaglio a mio carico, con conseguente dilatazione dei tempi dell’inchiesta”, come indicatole dal procuratore pubblico nel corso dell’audizione 24.2.2004 (verbale di interrogatorio 24.2.2004, p. 1, AI 4.1);

 

 

                                         che – tutto ciò considerato – non si giustifica aumentare il suddetto importo base;

 

 

                                         che le vengono pertanto assegnati CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi), importo che tiene conto degli inevitabili disagi legati alla detenzione (in particolare i limitati contatti con la famiglia), della gravità delle (iniziali) ipotesi accusatorie, della durata del procedimento penale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il citato procedimento era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 19'121.85, di cui CHF 9'321.85, oltre interessi dal 7.3.2006, per spese di patrocinio e CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004, per torto morale;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, coniugata __________, __________, __________ / __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'121.85, oltre interessi del 5% su CHF 9'321.85 dal 7.3.2006 e su CHF 9'800.-- dal 7.4.2004.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria