Incarto n.
60.2006.90

 

Lugano

8 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9.1/9.3.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito in relazione ad un furto avvenuto il 21.12.2005;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 9.3.2006;

 

 

richiamato lo scritto 13/14.3.2006 con il quale il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi si rimette al prudente criterio di questa Camera;

 

 

rilevato che PI 2 ed il suo rappresentante PR 1 non hanno presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un furto perpetrato in data 22.12.2005, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________).

 

 

2.Con la presente istanza la Compagnia di assicurazione chiede copia del rapporto di polizia  30.12.2005 allestito nel contesto del procedimento penale.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a poter esaminare copia del rapporto di polizia del 30.12.2005. Considerato come lo stesso si riferisca anche ad altro tipo di imputazione, l’istanza è accolta solo parzialmente, nel senso che un rappresentante dell’assicurazione potrà prendere visione del rapporto presso gli uffici di questa Camera, ma non potrà estrarne o ricevere copia.

 

 

5.L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria