Incarto n.
60.2007.116

 

Lugano

16 maggio 2007/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 29.3/3.4.2007 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere copia dei doc. TPC 3/10/11/12 inerenti il procedimento penale promosso nei confronti di __________ e di __________, sfociato nella sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);

 

 

 

 

premesso che l’istanza – inviata al Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa a questa Camera per competenza il 2/3.4.2007;

 

richiamate le osservazioni 10.4.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che non si oppone alla domanda;

 

ritenuto che con scritto 20/23.4.2007 il __________ acconsente alla richiesta, rispettivamente che con scritto 30.4/2.5.2007 __________ ed __________ comunicano di non avere particolari osservazioni;

 

considerato che il 9/10.5.2007 __________ si oppone alla domanda “non conoscendo il contenuto dei documenti richiesti, né tantomeno il motivo per cui se ne fa richiesta e né si accenna nell’istanza di quale incarto specifico fanno parte i Docc. TPC 3, 10, 11 e 12, (…)”;

 

richiamato inoltre lo scritto 26/27.4.2007 dell’avv. __________, __________, che comunica di non rappresentare più __________ (irreperibile all’indirizzo di __________, dove l’istanza è stata di seguito intimata);

 

ritenuto infine che __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 9.6.2000 la Corte delle assise criminali ha condannato __________ – già direttore di IS 1, __________ – alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione siccome riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti, rispettivamente __________ alla pena di tre anni di reclusione siccome riconosciuto colpevole di truffa, reati commessi ai danni di clienti del predetto istituto bancario (inc. TPC __________);

 

 

                                         che nell’ambito del procedimento penale IS 1 si è costituito parte civile;

 

 

                                         che con istanza 29.3/3.4.2007 IS 1, per il tramite del suo legale, chiede di potere avere copia dei doc. TPC 3 (decreto di abbandono 20.3.2000, ABB __________) e 10/11/12 (decisioni 30.5.2000 di questa Camera, inc. __________);

 

 

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

 

 

                                         che nel presente caso l’istante, pur essendo stato parte – quale parte civile – al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10);

 

 

                                         che, come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

 

 

                                         che nella fattispecie – in assenza di elementi atti a confutare detta presunzione – si deve riconoscere a IS 1 un interesse giuridico legittimo ad avere copia dei citati documenti, in particolare con riferimento ai procedimenti civili nei quali l’istituto bancario è parte;

 

 

                                         che l’istanza è accolta: gli atti richiesti saranno inviati dal Tribunale penale cantonale all’avv. PR 1;

 

 

                                         che tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                    La segretaria