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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007 presentata da
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__________, __________,
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
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richiamato lo scritto 12/13.4.2007 della Divisione della giustizia, che contesta la pretesa per torto morale, quantificata in CHF 5'000.--, fatta valere dall’istante;
richiamato lo scritto 19/23.4.2007 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti, che si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 8.5.2007 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli nelle quali quest’ultima osserva che “(…) l’importo di CHF 5'000.-- richiesto quale riparazione per torto morale appare esagerato tenuto conto dei vigenti criteri giurisprudenziali in materia”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto d’accusa 7.12.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale __________ e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese, siccome ritenuto colpevole di vie di fatto “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________, commesso vie di fatto contro la moglie __________ colpendola con una manata sulla fronte (…)” e ingiuria “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________, offeso l’onore della moglie __________ insultandola con l’epiteto ‘troia’ (…)” (DA __________);
che con scritto 14.12.2005 __________ ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con decisione 7.4.2006 il giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha assolto l’istante dalle imputazioni;
che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, __________ chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'880.90 oltre interessi, di cui CHF 880.90 per spese di patrocinio e CHF 5'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.4.2007 della presente istanza;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV 53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che l’istante postula al proposito la somma complessiva di CHF 5'000.--: “(…) il procedimento penale in esame ha colpito l’istante, ingiustamente accusato, provocandogli uno stato di angustia morale. Questa situazione ha comportato un grosso torto morale, anche perché, come è scaturito dalla sentenza, l’impianto accusatorio è risultato assolutamente infondato, approssimativo, privo di fondamento, e quindi lesivo della personalità; (…)” (istanza 3/4.4.2007, p. 3);
che l’istante non ha però dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica (attraverso per esempio un certificato medico) o alla sua reputazione;
che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 7.4.2006 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 4/5, per la somma di CHF 280.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'130.90, con interessi del 5% dal 3.4.2007 su CHF 880.90.
2.La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 280.-- (duecentoottanta).
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
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terzi implicati |
1. Pretura Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona 2. Dipartimento delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona 3. sostituto PP Clarissa Torricelli, Via Pretorio 16, 6901 Lugano
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria