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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/5.4.2007 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di due incarti penali (MP __________ e __________); |
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ritenuto che, dopo aver richiamato gli incarti dal Ministero pubblico, questa Camera ha chiesto alla Pretura istante, con scritto 25.4.2007, di precisare l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;
preso atto del successivo scritto della Pretura istante del 2/3.5.2007 in evasione del surriferito scritto;
richiamate le osservazioni 18.5.2007 presentate dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel corso del 2004, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti (inc. MP __________): le due procedure sono in fase finale, come comunicato dal procuratore pubblico nelle proprie osservazioni del 18.5.2007.
2. Nel quadro di una procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________), è stato ammesso il richiamo in sede civile degli incarti penali, come comunicato dal pretore nell’istanza del 4/5.4.2007. Come ulteriormente specificato nello scritto 2/3.5.2007 da parte del pretore, l’azione pendente è un’azione revocatoria della LEF e gli incarti potrebbero essere utili in tale ambito.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Occorre verificare inoltre l’esistenza di una connessione, di una pertinenza tra l’incarto civile e gli incarti penali richiamati.
5. Nel presente caso è data una connessione tra la causa civile ed i procedimenti penali.
6. L’istanza è parzialmente accolta. Gli atti dei due incarti saranno trasmessi da parte del Ministero pubblico, appena ciò sarà compatibile con i bisogni dell’inchiesta.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria