Incarto n.
60.2007.11

 

Lugano

14 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21.7.2006/15.1.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente a conoscere e ricevere copia della decisione prolata nel procedimento penale all’incarto MP __________;

 

 

premesso che la richiesta del 21.7.2006 è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 12/15.1.2007, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

richiamate le osservazioni 23/24.1.2007 di PI 2, che acconsente alla trasmissione degli atti richiesti;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.      A seguito del mancato controllo di un rubinetto di una caldaia per catrame prima dell’accensione, è stato causato un incendio in data 3.2.2005 __________. A seguito di questi fatti il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di incendio colposo (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con decreto d’accusa 3.4.2006 (DA __________).

 

 

2.      Con la presente richiesta, la compagnia d’assicurazione chiede di conoscere l’esito del procedimento penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni, mentre PI 2 ha dato il suo consenso alla trasmissione degli atti richiesti.

 

 

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.      Nel presente caso, considerato che la compagnia istante interviene quale RC (come risulta non dalla richiesta ma dall’incarto penale), è dato certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento.

 

 

5.      L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa (DA __________) sarà trasmessa in allegato alla decisione destinata alla compagnia istante.

 

 

6.      La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria