Incarto n.
60.2007.130

 

Lugano

25 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.3/11.4.2007 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 conclusosi con decreto d’abbandono __________ (ABB __________);

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 10/11.4.2007, preavvisandola favorevolmente;

 

richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 1, mediante le quali comunica il consenso all’accoglimento della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In relazione al decesso di una persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro il dr. med. PI 1 (MP __________) conclusosi con decreto di abbandono __________ (__________). Copia della decisione di abbandono è stata trasmessa dal Ministero pubblico alle autorità istanti.

 

 

                                   2.   Conseguentemente, al fine di valutare compiutamente la situazione, con riferimento agli art. 23, 53 e 59 della legge sanitaria (Lsan), il IS 1 (__________) chiede ora l'accesso agli atti.

 

 

                                   3.   Sia il procuratore pubblico, sia il medico interessato hanno preavvisato positivamente la richiesta.

 

 

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

                                        

                                   5.   Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

                                         "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

                                         Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà." (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

 

 

                                   6.   La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il Dipartimento istante l’ha perciò presentata.

 

 

                                   7.   Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, peraltro ammesso dalle parti interessate.

 

 

                                   8.   L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del Ministero pubblico, previo contatto telefonico per indicare chi e quando procederà all’ispezione degli atti.

 

 

                                   9.   Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria