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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/17.4.2007 presentata dall’
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un dipendente, al fine di valutare eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 16/17.4.2007, con scritto accompagnatorio del procuratore pubblico Marco Villa, con il quale chiede di ammettere l’accesso agli atti alla sua presenza, e senza possibilità di estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni del patrocinatore di PI 3 del 24/25.4.2007, mediante le quali comunica di consentire l’accesso agli atti, ma in presenza del procuratore pubblico, senza possibilità di estrarre copie, ad esclusione di dati medici relativi a PI 3 e/o a dati pertinenti la sua sfera intima e privata;
richiamate le osservazioni 7/8.5.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2, con le quali evidenzia di non avere ancora l’accesso agli atti e comunica di opporsi all’accesso agli atti da parte dell’ente istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia di una giovane paziente, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal procuratore pubblico Marco Villa.
2. Con la presente istanza, il patrocinatore dell’ente datore di lavoro dell’inchiestato chiede di poter esaminare gli atti per valutare la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del proprio dipendente. Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 2 chiede di respingere l’istanza, in quanto prematura, ed in quanto tale diritto gli è stato finora respinto.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, l’accesso agli atti è di principio contestato dall’inchiestato. A torto. L’ente istante è un ente pubblico, che chiede di conoscere gli atti di un procedimento penale onde eventualmente adottare misure nei confronti del medico inchiestato. I lavori preparatori, in particolare il Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio, nel rapporto dell’8.11.1994 (p. 19) precisa che “Lo Stato, in caso di apertura di un procedimento contro un suo dipendente, ha un interesse legittimo ad esaminare gli atti anche prima del processo per poter decidere, in casi gravi, se adottare dei provvedimenti di sospensione, di sua competenza, previsti dalla LORD”. C’è un evidente parallelismo tra dipendente dello Stato e dipendente dell’EOC, di modo che di principio l’accesso agli atti va ammesso.
5. Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso agli atti potrà avvenire solo in presenza del procuratore pubblico, come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va limitato unicamente agli atti necessari affinché il patrocinatore dell’EOC possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici pertinenti PI 3.
L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del medesimo diritto all’accusato.
6. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria