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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13.3.2007 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere la visione degli atti relativi ad un fatto di sangue risalente al __________; |
premesso che la richiesta è stata fatta al Ministero pubblico in data 20.9.2006, poi completata con scritti 11.11.2006 e 14.12.2006;
ritenuto che il Ministero pubblico ha dovuto ricercare gli atti presso l’Archivio storico, e li ha trasmessi a questa Camera per evasione con scritto 13.3.2007, preavvisando al contempo favorevolmente la richiesta;
ritenuto che, data la particolarità del caso ed il tempo trascorso dai fatti, questa Camera ha ritenuto di non chiedere altre osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data __________, a __________ ed a __________, è avvenuto un drammatico fatto di sangue: il protagonista ha ucciso la moglie, la figlia, nonché un’altra donna, per poi togliersi la vita. L’istante è nipote dell’altra donna, uccisa a __________.
2. L’istante chiede di avere accesso agli atti, sia personalmente, sia per conto dell’anziana madre che all’età dei fatti aveva 9 anni, ed era sorella della donna uccisa a __________. Questa lontana vicenda dolorosa avrebbe segnato in particolare la vita della madre dell’istante, e di riflesso anche la sua.
3. Il Ministero pubblico, operate le ricerche del caso, con scritto 13.3.2007 ha preavvisato favorevolmente la richiesta, ma ha sottoposto l’incarto a questa Camera, in quanto gli atti giudiziari conservati presso l’Archivio storico sono normalmente accessibili solo dopo cento anni, lasso di tempo non ancora intercorso nel caso concreto.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel presente caso, pur non essendo ancora trascorso il termine secolare, ma essendo comunque passati __________ anni dai fatti, ed in considerazione degli argomenti addotti, si può ammettere eccezionalmente che ci sia un interesse giuridico legittimo che giustifichi la visione degli atti.
6. L’istanza è accolta. L’istante potrà esaminare gli atti presso la segreteria di questa Camera, previo contatto telefonico.
7. Tassa di giustizia (contenuta al minimo di legge) e spese sono poste a carico di chi le ha originate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria