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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 26.1.2005 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP; |
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premesso che con giudizio 13.4.2007 (inc. 1P.147/2006) il Tribunale federale – che, nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso di diritto pubblico 13/14.3.2006 di IS 1 – ha annullato la decisione 1.2.2006 di questa Camera (inc. __________);
richiamate le osservazioni 1.3.2005 del procuratore generale Bruno Balestra;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 31.10.2000 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole di favoreggiamento, riciclaggio di denaro, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e soppressione di documenti, rimproverandogli sostanzialmente di avere, nella sua funzione di commissario presso la sezione reati contro il patrimonio della polizia giudiziaria, sottratto una conoscente al perseguimento penale in relazione ad una ricettazione di pietre preziose e gioielli provento da furto;
che ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DAC __________);
che IS 1 ha interposto tempestiva opposizione al predetto decreto di accusa;
che, esperito il pubblico dibattimento, con decisione 27.5.2002 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ lo ha prosciolto da tutte le imputazioni (decisione 27.5.2002, p. 38, inc. __________);
che con decisione 10.2.2004 – regolarmente cresciuta in giudicato – la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto il successivo ricorso presentato dal procuratore pubblico (decisione 10.2.2004, p. 21, inc. __________);
che IS 1, nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, ha presentato alla Camera dei ricorsi penali (CRP) una domanda di indennità, postulando la condanna dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 99'719.10 oltre interessi e ripetibili, di cui CHF 31'407.30 per spese di patrocinio, CHF 4'000.-- per spese peritali, CHF 4'311.80 per interessi passivi relativi a due prestiti bancari e CHF 60'000.-- per torto morale;
che con giudizio 1.2.2006 questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendogli un’indennità complessiva di CHF 13'039.35 oltre interessi al 5% dal 26.1.2005, di cui CHF 9'039.35 per spese di patrocinio, CHF 2’500.-- per torto morale e CHF 1’500.-- a titolo di ripetibili (inc. 60.2005.24);
che, nella misura in cui era ammissibile, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il successivo ricorso di diritto pubblico presentato da IS 1, annullando la citata decisione (inc. 1P.147/2006);
che, di conseguenza, la Camera dei ricorsi penali deve nuovamente confrontarsi con il merito dell’istanza 26.1.2005;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione delle note professionali 20.6.2002 e 16.2.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 20'422.30 [di cui CHF 18'500.-- a titolo di onorario, CHF 479.80 di spese e CHF 1'442.50 di IVA (doc. 8)] rispettivamente di CHF 13'985.-- [di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.80 di IVA (doc. 9)];
che il Tribunale federale ha anzitutto concluso che questa Camera, stabilendo la remunerazione oraria in CHF 220.-- per le prestazioni fornite nel 2000 ed in CHF 250.-- per quelle concernenti gli anni successivi, non ha abusato del proprio potere d’apprezzamento, ma ha – in modo discutibile – ritenuto la pratica non particolarmente complessa, quando invece appariva delicata sotto il profilo della gestione del mandato [decisione TF 1P.147/2006 del 13.4.2007 (in seguito: decisione), p. 5];
che si giustifica conseguentemente la rivalutazione della remunerazione oraria in CHF 270.-- per le prestazioni del 2000 ed in CHF 300.-- per quelle degli anni successivi;
che, per l’anno 2000, l’Alta Corte ha confermato il dispendio di tempo riconosciuto all’istante, pari a 9 ore (decisione, p. 6), per cui l’onorario ammonta a CHF 2'430.--;
che, per il periodo 2001/2002 fino alla conclusione del giudizio di primo grado, ha invece giudicato arbitrario remunerare unicamente 24 ore (rispetto alle 47 ore e 15 minuti indicati), evidenziando che ciò equivale in sostanza a riconoscere soltanto il dispendio profuso al pubblico dibattimento, che si è svolto sull’arco di tre giorni ed è durato complessivamente circa 22 ore, senza tenere minimamente conto del tempo necessario alla sua preparazione;
che vengono anzitutto aggiunti 75 minuti per gli scritti di data 14.5.2001, 19.6.2001, 4.10.2001, 29.4.2002 e 20.6.2002 (come esposto), 40 minuti per gli scritti al Tribunale penale cantonale (in media 10 minuti/scritto, essendo di poche righe) e 135 minuti per i colloqui telefonici (come esposto);
che per lo studio degli atti e la preparazione del dibattimento (incluse le conferenze con il cliente) appare poi proporzionato alla complessità della fattispecie ed al volume dell’incarto, composto essenzialmente da 15 verbali di interrogatorio (AI 4-10, AI 16, AI 18-22 e AI 28-29), riconoscere un ulteriore dispendio di 12 ore;
che il Tribunale federale ha invece confermato lo stralcio dei costi relativi al parere del prof. Stefan Trechsel (doc. 7), argomentando che la sussunzione giuridica spettava anzitutto al patrocinatore nel contesto del mandato di difesa, non essendo peraltro in discussione questioni giuridiche particolari (decisione, p. 6);
che, per il periodo 2001/2002 fino alla conclusione del giudizio di primo grado, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 40 ore e 10 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 12'050.--;
che a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 422.95, ridotte a CHF 18.75 quelle inerenti i colloqui telefonici [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6)], stralciate invece quelle inerenti la perizia del prof. Stefan Trechsel, come argomentato in precedenza;
che, per l’anno 2000, l’IVA ammonta a CHF 197.30 (7.5% su CHF 2'630.30) e, per il successivo periodo, a CHF 932.75 (7.6% su CHF 12'272.65);
che, riguardo alle prestazioni relative alla procedura ricorsuale, il Tribunale federale è infine giunto alla conclusione che questa Camera non ha abusato del proprio potere d’apprezzamento rifiutandosi di riconoscere un’indennità eccedente le ripetibili assegnategli dalla CCRP, pari a CHF 3'000.-- (decisione, p. 7);
che, in definitiva, al qui istante va rimborsato – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 19'033.--;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 26.1.2005 della presente istanza;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – l’istante chiede il rimborso della nota d’onorario 16.5.2002 del prof. Stefan Trechsel, pari a CHF 4'000.-- (doc. 19), e degli interessi passivi, di complessivi CHF 4'311.80, relativi a due prestiti bancari contratti per superare le ristrettezze economiche in cui versava a causa del dimezzamento dello stipendio connesso alla pendenza del procedimento penale (doc. 23);
che, per le stesse ragioni sopra esposte, le spese necessarie all’allestimento del parere non possono essere considerate un danno strettamente connesso al procedimento penale;
che il Tribunale federale ha inoltre confermato il mancato risarcimento degli interessi passivi, argomentando che l’importo di CHF 14'574.15 versato all’istante a titolo di interessi attivi sul salario arretrato, calcolato in modo tutto sommato a lui favorevole, lo soddisfacesse anche per quanto riguarda l’onere legato al debito ipotecario assunto (decisione, p. 7-8);
che pertanto nulla gli è dovuto a questo titolo;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV 53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che l’istante postula al proposito la somma complessiva di CHF 60'000.--, evidenziando di essere stato accusato di reati particolarmente infamanti per un commissario di polizia di provata capacità, l’acredine con cui è stata condotta l’inchiesta nei suoi confronti, la durata della procedura ed il successivo ricorso del procuratore generale, che ha di fatto “sdoppiato il procedimento con l’inutile coda della Cassazione”, l’ampia risonanza nei mass media, tra i colleghi di lavoro e nella popolazione locale, la sospensione a tempo indeterminato dalle proprie funzioni con trattenuta della metà dello stipendio, aggiungendo inoltre che al momento dell’apertura del procedimento si stava occupando di un progetto con concrete prospettive professionali;
che il Tribunale federale ha giudicato arbitrariamente modico l’importo di CHF 2'500.-- riconosciutogli da questa Camera, rilevando nondimeno che quanto richiesto appare chiaramente eccessivo (decisione, p. 10);
che per valutare gli effetti della lesione subita, il giudice può fondarsi sulla reazione dell’uomo “medio” in un caso simile, sempreché il richiedente adduca e provi le circostanze dalle quali si possa dedurre dalla grave lesione oggettiva la sua sofferenza morale (decisione, p. 9);
che, in concreto, la fattispecie perseguita ed i reati prospettati all’istante riguardavano direttamente la sua attività di commissario della polizia ed hanno comportato la sua sospensione per un periodo non trascurabile di oltre due anni, causando una pesante situazione di incertezza professionale;
che considerate inoltre la durata complessiva del procedimento – di ben quattro anni, sebbene una maggiore celerità si sarebbe imposta in considerazione della situazione particolare e delicata – e la risonanza nei mass media, risulta che IS 1 sia stato colpito in modo significativo sia nella sua considerazione professionale sia nelle sue relazioni private e sociali;
che, già tenuto conto dell’inevitabile aggravio alla reputazione professionale e sociale dovuto alla funzione pubblica da lui rivestita, si giustifica ammettere un importo base di CHF 20'000.--;
che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con il divieto dell’arbitrio solo se l’interessato abbia provocato l’apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (DTF 119 Ia 332, 116 Ia 162);
che, nei propri giudizi, la presidente della Corte delle assise correzionali di __________ prima e la Corte di cassazione e di revisione penale poi hanno accertato in modo inequivocabile grosse lacune nella conduzione dell’inchiesta, segnatamente in relazione alla posizione di __________: quest’ultima non è stata inquisita nonostante la ricettazione evocata da due prevenuti, non è stato tentato alcun ritrovamento (né tanto meno alcun sequestro) degli anelli e dei bracciali la cui provenienza risultava a dir poco dubbia, è stata dimenticata nei cassetti una ricevuta verosimilmente di rilievo per dimostrare la ricettazione ed infine è stata praticamente ignorata anche nella redazione del rapporto d’inchiesta preliminare, sebbene nello stesso si annunciassero rapporti separati non solo su altri prevenuti di primo piano ma anche su personaggi minori (decisione CCRP, p. 16);
che una simile “incredibile concatenazione di errori”, specie per un funzionario di polizia con esperienza ventennale nel settore dei reati contro il patrimonio, oltre ad essere all’origine dell’apertura del procedimento penale a suo carico per titolo di favoreggiamento, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e soppressione di documenti (AI 10), è pure sintomo di una flagrante mancanza ai doveri di servizio, segnatamente al dovere di provvedere con modestia all’assolvimento puntuale e diligente dei propri compiti (art. 6 del Codice deontologico della Polizia del Canton Ticino), e, più in generale, al dovere di svolgere coscienziosamente le proprie mansioni (art. 22 LORD);
che la Corte di cassazione e di revisione penale ha invero riassunto tali mancanze in una “sfortunata sequela di negligenze”, riconducibile alle particolarità del caso: l’insofferenza per un pessimo ambiente di lavoro, che aveva ormai demotivato IS 1 sino ad indurlo a postulare un trasferimento in altra sede, ed il sovraccarico di impegni dovuto soprattutto all’esigenza di chiudere le inchieste pendenti e di reperire fondi per l’imminente festa cantonale della polizia (decisione CCRP, p. 18);
che nondimeno, in considerazione delle precedenti argomentazioni, si giustifica comunque una riduzione dell’importo base nella limitata misura del 20%;
che, a titolo di riparazione del torto morale, va pertanto riconosciuta la somma complessiva di CHF 16'000.--, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede, quantificandole in CHF 7'243.65 [di cui CHF 6'000.-- a titolo di onorario (20 ore a 300.--/ora), CHF 732.-- per spese e CHF 511.65 di IVA al 7.6% (doc. 24)];
che nel primo giudizio 1.2.2006 – poi annullato dal Tribunale federale – l’ammontare delle ripetibili era stato fissato in CHF 1'500.--, comprensivo di onorario, spese ed IVA;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla redazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i suddetti parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto del nuovo giudizio – un importo di CHF 2'500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, in conclusione, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 37'533.--, di cui CHF 19'033.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 16'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 2'500.-- per spese legali inerenti la presente istanza;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCP).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione del Tribunale d’appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 37'533.--, oltre interessi del 5% su CHF 35'033.-- dal 26.1.2005.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario