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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 20/23.4.2007 presentato da
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RI 1
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contro |
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la decisione 10.4.2007 del procuratore pubblico Marco Villa con la quale ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso ed infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri; |
richiamate le osservazioni 27.4.2007 del procuratore pubblico Marco Villa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Il procuratore pubblico ha emesso, in data 12.4.2006, un ordine d’arresto internazionale nei confronti di RI 1 per i presunti reati di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, e ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per fatti avvenuti nel periodo tra il __________ e il __________ nelle località di __________, __________ e __________.
b. In data 5.5.2006 il ricorrente è stato arrestato a __________ e per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia il procuratore pubblico ha presentato la relativa domanda di estradizione per i reati sopraccitati (Al 31).
c.Con una seconda e completiva domanda di estradizione (15.5.2006; Al 36) il procuratore pubblico ha esteso ulteriormente le ipotesi di reato di danneggiamento e violazione di domicilio a danno di una delle vittime di rapina aggravata.
RI 1 è stato poi estradato in Svizzera il 30.6.2006 (Al 43).
d. Al termine del verbale di interrogatorio del 10.4.2007, il magistrato inquirente ha formalmente promosso l’accusa nei confronti del qui ricorrente per i presunti reati di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso ed infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per dei fatti avvenuti nel periodo tra il __________ e il __________ ad __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (Al 107).
e.Con l’”istanza di estensione a precedente domanda di estradizione” del 13.4.2007 (Al 109) il procuratore pubblico Marco Villa ha chiesto, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia, “(…) di ottenere dalla competente autorità __________ la formale estensione della già concessa estradizione di RI 1 anche per i reati da lui commessi nel Canton Ticino nel periodo __________ (…)” (Al 109, p. 7). Il magistrato ha inoltre precisato, nella stessa istanza, che “(…) alla scrivente autorità non è dato a sapere se al momento della sua estradizione del __________ (…) RI 1 abbia o meno rinunciato al principio della specialità ai sensi dell’art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957 (…). Nel contesto del processo che si terrà nei suoi confronti per i fatti oggetto di estradizione (fatti del __________) è mia intenzione chiedere che sia giudicato anche per tutti i reati da lui commessi nel corso del mese di novembre del __________ (…)” (Al 109, p. 7).
f. Con scritto 17.4.2007 il procuratore pubblico ha emesso un ulteriore ordine d’arresto nei confronti del ricorrente per i fatti relativi al 2002. Quest’ultimo è stato inviato all’Ufficio federale di giustizia “(…) per sua successiva trasmissione a precedente domanda di estradizione del 13.4.2007 (…)” (Al 111, p. 3).
g. Durante il verbale di interrogatorio del 23.4.2007 il magistrato inquirente ha informato RI 1 di aver inoltrato un’istanza di estensione alla precedente domanda di estradizione in relazione ai fatti del novembre 2002 (Al 116). Il qui ricorrente si è opposto e ha dichiarato di non essere d’accordo all’estensione (Al 116, p. 3).
h. In data 20.4.2007 RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione di promozione dell’accusa 10.4.2007 chiedendone l’annullamento: “Nella presente fattispecie non risulta né che il signor RI 1 abbia a suo tempo acconsentito ad essere estradato con la possibilità di essere perseguito per i reati del __________, né risulta che lo Stato __________ abbia dato il suo assenso a tal proposito. I fatti alla base della nuova promozione dell’accusa sono altri e non una semplice diversa interpretazione dei medesimi fatti” (ricorso 20/23.4.2007, p. 4).
i. Nelle sue osservazioni 27.4.2007, il procuratore pubblico ha dichiarato che “(…) a fronte del combinato richiamo degli art. 14 e 12 CEEstr (…) con gli art. 184 e 190 CPPT non vi era, (…) altra possibile soluzione se non quella adottata, da cui la negazione di qualsiasi possibile fondamento dell’interposto ricorso per eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato. Se non avessi promosso l’accusa, nei tempi indicati dall’art. 184 cpv. 1 CPPT, non avrei potuto emettere un ordine d’arresto, dovendo quindi far cadere, ciò che sarebbe francamente inaccettabile, i prospettati nuovi reati per i fatti del mese di novembre del 2002” (osservazioni 27.4.2007, p. 2).
in diritto
1.Giusta l’art. 191 cpv. 1 CPP (Codice di procedura penale ticinese), nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP) contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata.
2.Le censure sollevate contro la promozione dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza territoriale o l’inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione incriminata.
3.La condizione irrinunciabile è in ogni caso che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale.
4.Per contro, se la situazione di fatto alla base dell’eccezione è controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione di questa Camera e dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione formale.
La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata (art. 191 cpv. 2 CPP).
5.5.1.
Il ricorrente sostiene che vi sia, nella fattispecie in esame, una violazione del principio della specialità.
5.2.
L’estradizione fra __________ e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza d’esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF 1A.148/2006).
5.3.
In base al principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione d’estradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i quali è stata concessa l’estradizione. La persona estradata non può quindi, di principio, essere né perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato terzo, finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi fatti in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal diritto pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore dell’estradando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto, limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un atto per il quale l’estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto, ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).
5.4.
In base all’art. 14 cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l’estradizione solo se lo Stato che ha consegnato l’individuo vi acconsente a seguito di una domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estradizione: deve in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall’art. 12 CEEstr (tra i quali figura il mandato d’arresto) e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr).
6.Nel caso in esame il procuratore pubblico ha promosso l’accusa contro RI 1, per i fatti risalenti al 2002 (non inseriti nella domanda di estradizione) durante il verbale di interrogatorio (Al 107) del 10.4.2007. Successivamente, il 13.4.2007, il magistrato ha inoltrato istanza di estensione della precedente domanda di estradizione (Al 109) alle competenti autorità, per i fatti del 2002, completandola poi in data 17.4.2007 con l’emanazione di un nuovo ordine d’arresto (Al 111). Il qui ricorrente è stato informato di questi atti dal procuratore pubblico in data 23.4.2007 (Al 116).
7.Risulta che il magistrato inquirente ha svolto tutti i passi necessari per l’estensione della domanda di estradizione postulati dalla legge e dalla convenzione, a rispetto dei diritti dell’estradato. Occorre però chiedersi se il procuratore pubblico potesse o meno promuovere l’accusa prima della domanda di estensione, rispettivamente prima dell’accordo, in merito, dello Stato estradante.
8.Per rispondere a questo quesito occorre domandarsi quale sia la natura giuridica dell’atto contestato.
Giusta l’art. 184 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, procedendo poi all’istruzione del processo. Questa comunicazione formale da parte del procuratore pubblico fa dell’indiziato un accusato in senso stretto, al quale solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L. MARAZZI, Il GIAR: l’arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La promozione dell’accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel presente caso.
Ciò a maggior ragione in considerazione del testo dell’art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare quando enuncia che con l’intimazione dell’ordine d’arresto è dato alle parti l’avviso della promozione dell’accusa.
La soluzione scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del CPP con quelle della CEEstr e della AIMP.
C’è quindi una logica coerenza tra promozione dell’accusa ed emanazione di un nuovo ordine d’arresto in relazione ad una domanda di estensione dell’estradizione. Diverso invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori, possibili solo a seguito dell’accordo dello Stato estradante; ma simili censure, riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di questa Camera.
9. In ragione dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 191 CPP, la CEEstr, la AIMP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria