Incarto n.
60.2007.164

 

Lugano

25 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23.4/2.5.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia degli atti alla base del decreto d’accusa DA __________ a suo carico;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 2/3.5.2007, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Per fatti accaduti l’11.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1, conclusosi con decreto d’accusa 20.9.2006, poi cresciuto in giudicato, per titolo di danneggiamento.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, ed in relazione ad una richiesta di risarcimento da una delle parti lese, IS 1 chiede di ricevere copia degli atti dell’inchiesta conclusasi con il decreto d’accusa sopraccitato.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dalla richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’istante da una delle parti lese. Inoltre, non ci sono motivi per rovesciare la presunzione relativa alle ex parti al processo.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Fotocopia degli atti saranno allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.

 

 

                                   7.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria