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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3.4/7.5.2007 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia in relazione alla clonazione ed uso di una carta EC-Maestro; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 4/7.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;
richiamate le osservazioni 22/23.5.2007 di PI 2, con le quali comunica di acconsentire al richiamo degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della clonazione di una carta EC-Maestro, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
2. Con la presente istanza, la banca chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito a seguito dell’illecita clonazione della carta. Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha chiaramente acconsentito alla trasmissione.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca istante.
5. L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla banca istante.
6. La tassa di giustizia e le spese, contenute entrambe al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria