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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Caludia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3/15.1.2007 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia del procedimento penale inc. __________; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al comando della polizia, poi trasmessa al Ministero pubblico che l’ha inviata a questa Camera per competenza il 15.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni, e che l’incarto è presso la Pretura penale;
richiamate le osservazioni 24/25.1.2006 di PI 1, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito dei fatti avvenuti il 6.11.2005 ad __________ e della successiva querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________, al quale è stata fatta opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.
2. La compagnia istante chiede copia del rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito. Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento dell’istanza.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, il procedimento è tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.
5. L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta in quanto prematura.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria