Incarto n.
60.2007.17

 

Lugano

14 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Caludia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza  3/15.1.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia del procedimento penale inc. __________;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al comando della polizia, poi trasmessa al Ministero pubblico che l’ha inviata a questa Camera per competenza il 15.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni, e che l’incarto è presso la Pretura penale;

 

 

richiamate le osservazioni 24/25.1.2006 di PI 1, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.      A seguito dei fatti avvenuti il 6.11.2005 ad __________ e della successiva querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________, al quale è stata fatta opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.

 

 

2.      La compagnia istante chiede copia del rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito. Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento dell’istanza.

 

 

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.      Nel presente caso, il procedimento è tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.

 

 

5.      L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è respinta in quanto prematura.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                     

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria