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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3/10.5.2007 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale chiuso da tempo; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 10.5.2007;
ritenuto che in data 14.5.2007 questa Camera ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta;
preso atto dello scritto di precisazione del 4/5.6.2007 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A suo tempo il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale a carico di __________ anche in relazione ad un incidente stradale del 5.12.1983 che aveva coinvolto quale vittima la qui istante. Il procedimento si è concluso con la sentenza di condanna del 29.8.1984 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________).
2. Con la presente richiesta, l’istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto del procedimento penale per motivi personali, “non avendo memoria personale del capitato”.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima dell’incidente e parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti, giustificata per motivi personali, può essere ammessa limitatamente al rapporto sull’incidente ed ai certificati medici relativi all’istante.
6. L’istanza è parzialmente accolta. Fotocopia del rapporto sull’incidente e della documentazione medica sarà inviata allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria