Incarto n.
60.2007.188

 

Lugano

7 agosto 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 14/15.5.2007 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 14.2.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 18.5.2007 del magistrato inquirente – che, comunicando di rinunciare a presentare osservazioni, si rimette al giudizio di questa Camera – e 21/23.5.2007 della Divisione della giustizia – che, rimettendosi alle osservazioni che presenta il Ministero pubblico, rileva che le spese legali appaiono eccessive essendo il procedimento penale sfociato in un decreto di non luogo a procedere –;

 

preso atto che PI 2 – interpellato con riferimento all’art. 322 CPP che regolamenta il diritto dello Stato di procedere al regresso – non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con esposto 11/13.6.2001 PI 2 ha denunciato IS 1 e la di lui moglie __________ per titolo di furto, truffa, calunnia e falsità in documenti in relazione, segnatamente, al contratto di locazione tra denunciante (locatore) e denunciato (locatario), datato 23.3.1994, inerente lo stabile di via __________, __________, dove era ubicato l’esercizio pubblico __________, contratto che gli sarebbe stato sottratto, firmato in bianco, e che il denunciato avrebbe completato (AI 1);

 

 

                                         che con decisione 14.2.2007 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al predetto procedimento penale per intervenuta prescrizione dell’azione penale con riferimento al titolo di calunnia e per insufficienza di prove con riferimento ai titoli di furto, truffa e falsità in documenti (NLP __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'326.60 per spese legali;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

 

 

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);

 

 

                                         che nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;

 

 

                                         che – nel contesto delle informazioni preliminari – il procuratore pubblico ha interrogato il denunciante [verbali di interrogatorio 4.7.2001 (AI 3), 25.7.2001 (AI 9) e 23.1.2002 (AI 21)], il denunciato [verbali di interrogatorio 24.7.2001 (AI 8), 29.1.2002 (AI 22) e 24.5.2002 (AI 28)] e __________ (verbale di interrogatorio 24.7.2001, AI 7), ha assunto agli atti documentazione presentata dal denunciante (AI 2), dal denunciato (AI 10/11/18/24/29/35/36), da __________, __________ (AI 4), e gli incarti fiscali del denunciante (AI 14) ed ha fatto eseguire dalla Polizia scientifica una perizia sul contratto di locazione incriminato (AI 13/15);

 

 

                                         che il procedimento penale concerneva, tra l’altro, reati regolamentati nei titoli “dei reati contro il patrimonio” e “della falsità in atti”;

 

 

                                         che si tratta di reati di non semplice comprensione giuridica;

 

                                         che inoltre, come detto, è stata allestita una perizia in capo al contratto di locazione 23.3.1994 (AI 13/15), le cui risultanze potevano pesantemente incidere sulla situazione processuale del denunciato;

 

 

                                         che le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;

 

 

                                         che IS 1 va di conseguenza ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa;

 

 

                                         che ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

 

 

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'326.60 [di cui CHF 3'392.50 di onorario (13 ore e 45 minuti a CHF 246.70/ora circa), CHF 628.50 di spese e CHF 305.60 di IVA (doc. A)];

 

 

                                         che l’onorario esposto – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – è conforme ai suddetti principi, con l’eccezione delle prestazioni “nota dettagliata” e “nota professionale” di data 20.3.2007, i cui oneri restano a carico del legale;

 

 

                                         che l’onorario riconosciuto ammonta quindi a CHF 3'351.--, pari a 13 ore e 35 minuti a CHF 246.70, come postulato;

 

 

                                         che le spese sono ammesse in CHF 619.50, approvate come esposte fuorché CHF 9.-- inerenti “nota dettagliata” e “nota professionale” di data 20.3.2007, che – come l’onorario – restano a carico del patrocinatore;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 301.75;

 

 

                                         che ad IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'272.25;

 

 

                                         che interessi di mora non sono richiesti;

 

 

                                         che il qui istante protesta le ripetibili;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari, per cui l’onere lavorativo può essere reputato limitato, tanto più che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va pertanto ammesso un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 4'522.25, di cui CHF 4'272.25 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

 

 

                                         che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

 

 

                                         che pertanto si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, restano a carico dello Stato, l’istante essendo soccombente in proporzione trascurabile.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 14.2.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'522.25.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), restano a carico dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria