|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 15/16.5.2007 presentata da
|
|
IS 1, , |
|
|
|
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.5.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
|
|
|
|
richiamati gli scritti 23/25.5.2007 della Divisione della giustizia – che, esposte alcune considerazioni in capo alla pretesa di torto morale, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico – e 18/19.6.2007 del procuratore generale Bruno Balestra – che postula la reiezione dell’istanza in applicazione dell’art. 44 CO –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 9.8.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva dal 15.10.2001 al 22.10.2001 – siccome ritenuto colpevole di corruzione attiva giusta l’art. 288 vCP (art. 322ter CP) “per avere, a __________, nel periodo 1996-novembre 1998, procurato un dono ad un funzionario, perché violasse i doveri del proprio ufficio, e meglio per avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, consegnato a __________, contattata per il tramite del fratello __________, in più tranches, la somma di almeno frs. 3'000.-- e DM 300.--, affinché la facesse pervenire a __________, __________ presso l’__________ di __________, perché quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e facesse riottenere il rilascio del permesso di dimora annuale tipo B per sé stesso e per la moglie, ciò che concretamente si realizzò nel rilascio in data 17.5.1996 del permesso di dimora (tipo B) no. __________ in suo favore e nel rilascio in data 27.8.1999 del permesso di dimora (tipo B) no. __________ in favore della moglie __________”;
che ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione (da dedursi il carcere preventivo sofferto) – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 22/23.8.2005 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con giudizio 16.5.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione per intervenuta prescrizione dell’azione penale (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 7'157.20, di cui CHF 4'057.20 per spese legali e CHF 3'100.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, come esposto, IS 1 è stato assolto dall’accusa di corruzione attiva di cui al decreto 9.8.2005 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (DA __________; inc. __________);
che il suddetto motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità per ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N., inc. __________; cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): il qui istante può quindi, di principio, invocare gli art. 317 ss. CPP;
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che l’istante postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'057.20 [nota 11.5.2007 (periodo 17.10.2001 – 2.6.2006) di CHF 2'898.80, di cui CHF 2'560.-- di onorario (10 ore e 15 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 134.-- di spese e CHF 204.80 di IVA (doc. G); nota 15.5.2007 (periodo 23.2.2007 – 15.5.2007) di CHF 1'158.40, di cui CHF 975.-- di onorario (3 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora), 101.60 di spese e CHF 81.80 di IVA (doc. H)];
che la tariffa applicata è corretta;
che la nota 11.5.2007 (doc. G) – dispendio orario, spese – appare conforme ai suddetti principi;
che la nota 15.5.2007 (doc. H) concerne l’istanza di indennità in esame (preparazione/stesura);
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto del (come si vedrà) solo parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che – a titolo di spese legali – al qui istante va quindi rifusa la somma di CHF 3'398.80 (CHF 2'898.80 + CHF 500.--);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che il qui istante chiede la somma di CHF 3'100.--, di cui CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno) per gli otto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF 1'500.-- per l’ingiusto procedimento;
che IS 1 è stato arrestato il 15.10.2001 (AI 4);
che il giorno successivo, 16.10.2001, l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione) [AI 8];
che l’istante è stato scarcerato il 22.10.2001 (AI 14);
che IS 1 è quindi stato privato della libertà personale per otto giorni;
che per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 1'600.--;
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che, a suo dire, “innegabile quanto incontestabile è che il procedimento penale nei suo confronti, segnatamente l’ingiusta carcerazione e la prospettiva di un pubblico processo ad anni di distanza dopo che i suoi diritti di difesa erano stati così crassamente calpestati, (gli) hanno causato (…) un profondo turbamento”;
che inoltre “si ricorda che la lunga carcerazione preventiva, se valutata in raffronto alla molto relativa gravità delle accuse rimaste nel querelato decreto d’accusa, era stata motivata solo e soltanto dal tentativo di far(gli) confessare (…) responsabilità che non aveva” (istanza 15/16.5.2007, p. 4);
che nondimeno non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF 1'600.--): non ha in effetti prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza oppure dimostrato in altro modo un nocumento;
che con decisione 17.10.2001 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio del qui istante (AI 9);
che IS 1 è quindi stato assistito da un legale fin dall’inizio del procedimento penale promosso nei suoi confronti: qualora avesse ritenuto che i suoi diritti di difesa erano “(…) così crassamente calpestati, (…)” rispettivamente che non erano (più) adempiuti i presupposti legali per la detenzione preventiva avrebbe senz’altro potuto presentare reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto giusta l’art. 280 CPP e/o chiedere di essere posto in libertà provvisoria giusta gli art. 107/108 CPP;
che domanda inoltre di tenere conto nella commisurazione dell’indennità per torto morale di asseriti danni materiali, per i quali – in ragione del lungo tempo trascorso dall’arresto – non sarebbe riuscito a reperire la documentazione [“Notisi che in considerazione del fatto che egli svolge e svolgeva un’attività di venditore ambulante di generi alimentari, principalmente Kebab, questa detenzione gli ha provocato parecchi danni, sia per il mancato guadagno, sia per il deperimento della merce. Considerato poi che in quel periodo la moglie era assente all’estero e non ha potuto essere avvisata per tempo, la carcerazione e quindi la sua assenza da casa, ha provocato pure una moria del suo allevamento di canarini (ne possedeva circa duecento)” (istanza 15/16.5.2007, p. 2)];
che – con riferimento ai danni materiali – l'accusato prosciolto deve dimostrare, documentando (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506), il danno che pretende sofferto;
che IS 1 si limita ad esigere che il citato nocumento venga considerato nel computo del torto morale, senza neppure tentare di provare l’asserito pregiudizio, come gli incombeva;
che nella fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una diminuzione) della somma di CHF 1'600.--, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;
che a titolo di torto morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 1'600.--;
che, in ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo di CHF 4'998.80, di cui CHF 3'398.80 (CHF 2'898.80 + CHF 500.--) per spese legali e CHF 1'600.-- per torto morale;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- , sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di 2/7 circa, per la somma di CHF 200.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.5.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'998.80.
2. La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria