Incarto n.
60.2007.215

 

Lugano

15 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 31.5/1.6.2007 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 25.4.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 6/8.6.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti – che ritiene eccessiva, nella sua entità, la richiesta – e 6/8.6.2007 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 18.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19a LStup “per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo aprile – settembre 2005, acquistato, per il proprio consumo, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno gr. 30 in sacchetti da 5 gr. da __________, a __________, nonché al __________ alcune buste dosi da __________ e __________”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 21/22.9.2006 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che il 25.4.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'705.-- per spese legali;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 5'705.-- [di cui CHF 4'771.-- di onorario (19 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 531.-- di spese e CHF 403.-- di IVA (doc. B)], dedotti CHF 1’000.-- riconosciutigli quali ripetibili dal giudice della Pretura penale;

 

 

                                         che IS 1 sostiene che il 9.2.2006, preoccupato per la propria situazione, si sarebbe rivolto all’avv. PR 1 per chiedere consulenza e patrocinio (istanza 31.5/1.6.2007, p. 2);

 

 

                                         che nondimeno la procura agli atti attesta il conferimento del mandato solo il 20.9.2006 [cfr. atto allegato allo scritto 21.9.2006 dell’avv. PR 1 al procuratore pubblico (AI 8) rispettivamente atto allegato allo scritto 9/10.10.2006 dell’avv. PR 1 alla Pretura penale (A3)], ovvero due giorni dopo l’emanazione del decreto di accusa (DA __________);

 

 

                                         che si giustifica quindi riconoscere il mandato (e pertanto le relative prestazioni) soltanto a partire dal 20.9.2006;

 

 

                                         che la nota professionale indica peraltro un’unica prestazione precedente il 20.9.2006 (ossia quando IS 1 non era ancora formalmente accusato): “conferenza con cliente e apertura incarto”, colloquio che – come si dirà di seguito – sarebbe stato in ogni caso eccessivo nel computo complessivo del tempo dedicato ai rapporti (di persona / telefonici) con il cliente;

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

 

 

                                         che, per quanto risulta dall’incarto penale, il patrocinatore ha inviato al procuratore pubblico lo scritto 21.9.2006 (AI 8) ed alla Pretura penale gli scritti 9/10.10.2006 (A3), 16/17.10.2006 (A5), 6/7.11.2006 (A7) e 2/3.4.2007 (A15) – tutti sostanzialmente di poche righe – ed ha partecipato al dibattimento;

 

                                         che il caso ha quindi esatto un impegno relativamente modesto: la fattispecie non era peraltro particolarmente complicata e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto;

 

 

                                         che detto dispendio orario appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

 

 

                                         che – in ragione della sostanziale semplicità del caso – sono eccessivi i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente (355 minuti), il tempo indicato per gli scritti / emails (al qui istante / alle autorità giudiziarie) [260 minuti], per la lettura degli scritti / emails pervenutigli (110 minuti) e per le telefonate alle autorità giudiziarie (30 minuti);

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

 

 

                                         che – tutto ciò premesso – viene pertanto ammesso un onorario pari a 11 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'895.85, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150 minuti (10 minuti/scritto) inerenti gli scritti al cliente / alle autorità giudiziarie, 20 minuti (10 minuti/telefonata) inerenti le telefonate alle autorità giudiziarie, 15 minuti (come esposto) inerenti “pacco doc. a Pretura penale”, 15 minuti (come esposto) inerenti “ftc. Incarto (80 ftc.)”, 45 minuti inerenti la lettura degli atti pervenutigli, 180 minuti inerenti l’esame dell’incarto [compresa la prestazione “verifica incarto (bozza risposta a Pretura penale)”] e la preparazione del dibattimento, 90 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento e 60 minuti (come esposto) inerenti la trasferta;

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse – come esposte – in CHF 530.60 (compresi CHF 50.-- per apertura incarto) e l’IVA di CHF 260.40;

 

 

                                         che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'686.85 (CHF 3'686.85 dedotti CHF 1’000.-- di ripetibili);

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

 

 

                                         che protesta le ripetibili;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'086.85, di cui CHF 2'686.85 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/5, per la somma di CHF 180.--.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 25.4.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'086.85.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 180.-- (centottanta).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria