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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di 1/6.6.2007 presentata da
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IS 1
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tendete ad ottenere l’accesso agli atti dell’inc. __________; |
ritenuto che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.6.2007 preavvisandola favorevolmente;
ritenuto che dalle informazioni fornite, __________ è deceduto in data __________, e non si giustifica di notificare ulteriormente la richiesta, dato il pacifico interesse dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data __________, a seguito di un incidente stradale intervenuto in territorio di __________, l’autovettura guidata da __________ ha urtato quella condotta da __________, sulla quale l’istante era passeggero (vedi rapporto di constatazione del __________).
2. Con la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede l’accesso agli atti dell’incarto relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso l’istante era passeggero dell’auto coinvolta nell’incidente all’origine del procedimento penale. È dunque pacificamente dato un interesse giuridico dell’istante a conoscere gli atti del procedimento penale relativi a tale incidente.
5. L’istanza è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria di questa Camera.
6. Considerata la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
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- (per sé e per ); - sede (rif. inc.
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria