Incarto n.
60.2007.229

 

Lugano

13 agosto 2007/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/8.6.2007 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. Rog. 2006.247;

 

 

richiamate le osservazioni 14/15.6.2007 presentate dal procuratore pubblico PI 1, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 20/21.6.2007 del patrocinatore della PI 2, __________, con le quali chiede di accogliere solo parzialmente l’istanza, limitatamente alla documentazione contabile;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una richiesta di cancellazione dal Registro di commercio, l’autorità fiscale ha contattato la persona fisica iscritta a registro, che ha riferito di non avere documentazione in quanto sequestrata dal Ministero pubblico in relazione ad una richiesta di assistenza internazionale in materia penale (Rog. __________).

 

 

                                   2.   Onde poter dare o meno il proprio nullaosta alla cancellazione e per procedere ad un accertamento corretto della fattispecie fiscale, l’autorità istante chiede di avere accesso a tutta la documentazione sequestrata nell’ambito della rogatoria. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore della PI 2 ha chiesto di accogliere solo parzialmente la stessa, ovvero limitatamente alla documentazione contabile, e non a tutti i documenti sequestrati.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

 

 

                                   4.   Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del __________, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

 

 

                                   5.   Nel presente caso l’autorità fiscale chiede di avere accesso non tanto agli atti penali, quanto principalmente ai documenti sequestrati dal Ministero pubblico in esecuzione della rogatoria internazionale.

                                         La richiesta dell’autorità fiscale appare giustificata, in considerazione anche del fatto che non sono state presentate le dichiarazioni fiscali, fatto ammesso peraltro dal patrocinatore della PI 2 (osservazioni 20/21.6.2007, p. 2). Non si giustifica inoltre di limitare l’accesso ai soli documenti contabili, ma lo stesso si estende a tutti i documenti sequestrati relativi alla PI 2, onde permettere un corretto accertamento fiscale.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’autorità fiscale potrà esaminare presso gli uffici del Ministero pubblico di Bellinzona gli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria [in particolare gli allegati al rapporto di esecuzione della polizia del 6.12.2006 (AI 6) e allo scritto 11.4.2007 all’Ufficio federale di giustizia (AI 16) relativiPI 2].

 

 

                                   7.   Considerato l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria