Incarto n.
60.2007.233

 

Lugano

8 aprile 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/13.6.2007 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.5.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 14/15.6.2007 del procuratore pubblico Antonio Perugini, 18/20.6.2007 della Divisione della giustizia e 19/21.6.2007 della Pretura penale, che si rimettono – tutti – al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 18.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento giusta l’art. 217 CP “per aver omesso, benché ne avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con contratto d’obbligo di mantenimento di minori 17 dicembre 2002 della Delegazione tutoria regionale di __________, così da essere in arretrato di complessivi fr. 25'545.00 per il periodo 01.04.2003-30.04.2006”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 10.1.2005, alla pena di quarantacinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, servizio ricuperi, dell’importo di CHF 25'545.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese rispettivamente la non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di quindici giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 10.1.2005, prolungando nondimeno di un anno il periodo di prova (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 2/3.10.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che con giudizio 3.5.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione [“(…) non è stato dimostrato che (…) abbia potuto disporre di un’eccedenza rispetto al suo minimo vitale” (verbale di dibattimento 3.5.2007, p. 3, inc. __________)];

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2’517.85, oltre interessi, per spese legali;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'517.85, di cui CHF 2'000.-- a titolo di onorario (8 ore a CHF 250.--/ora), CHF 340.-- di spese e CHF 177.85 di IVA (doc. B);

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

 

 

                                         che il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: in ragione della sostanziale semplicità del caso è eccessivo quello inerente i colloqui con il cliente (100 minuti) rispettivamente quello inerente l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento (150 minuti);

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

 

 

                                         che – tutto ciò premesso – dall’onorario indicato in 480 minuti vengono dedotti 40 minuti inerenti i colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 35 minuti inerenti le prestazioni riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio [ovvero: “Lettera al Municipio di __________” di data 24.10.2006, “Lettera all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto + Certificato municipale e documentazione” di data 21.11.2006 e “Lettera a cliente” di data 28.11.2006], prestazioni – queste ultime – stralciate siccome l’istanza non poteva avere esito positivo (cfr. decisione 27.11.2006 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin, inc. GIAR __________);

 

 

                                         che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 345 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'437.50;

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 309.-- [CHF 340.-- dedotte le spese riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (CHF 5.-- + 10.-- + 8.-- + 5.-- + 3.--)], e l’IVA di CHF 132.75;

 

 

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'879.25;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 12.6.2007 della presente istanza;

 

 

                                         che protesta le ripetibili;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'129.25, di cui CHF 1'879.25, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 75.--.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 3.5.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'129.25, oltre interessi del 5% su CHF 1'879.25 dal 12.6.2007.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 75.--(settantacinque).

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                     -

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria