Incarto n.
60.2007.235

 

Lugano

24 aprile 2008/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/14.6.2007 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio (con motivazione) 25.4.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 18/19.6.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni che, per quanto concerne la richiesta di risarcimento presentata dalla qui istante, si rimette al ponderato giudizio di questa Camera, non essendo a conoscenza del contenuto della nota d’onorario e spese presentata dal suo patrocinatore, rinviando parimenti alla documentazione agli atti riguardo all’apertura del procedimento penale a suo carico e osservando che, in base alla vigente legislazione, il diritto a un’indennità in caso di proscioglimento appare incontestabile;

 

richiamato altresì lo scritto 18/20.6.2007 del presidente della Pretura penale, mediante il quale segnala di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di questa Camera;

 

richiamato infine lo scritto 21/25.6.2007 della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che in data 9.11.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta complicità in truffa "per avere, a __________, __________ e __________ __________, nel periodo compreso tra maggio __________ e novembre __________, nella sua qualità di segretaria amministrativa della __________ __________ “__________”, ma anche “__________” e “__________”, tutte strutture facenti capo al __________, proprietario e __________ delle citate strutture __________, nell’intento in particolare di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il __________ e le strutture __________ a lui facenti capo nell’ingannare con astuzia gli __________ __________ e in particolare i funzionari delle __________ __________ preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni __________ __________ totalmente o parzialmente fittizie, (…)”, e per ripetuta falsità in documenti "per avere, nel periodo tra il maggio __________ e il gennaio __________, nella sua qualità di segretaria amministrativa presso le __________ “__________” in __________, “__________” in __________ e “__________” in __________, a scopo d’indebito profitto altrui, in particolare per assecondare le malversazioni di cui al punto 1. del presente decreto d’accusa, ripetutamente formato in un imprecisato numero di occasioni, ma in almeno 27 (ventisette) occasioni, documenti falsi (…) attestanti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, (…)”, e meglio come descritto nel decreto di accusa 9.11.2006 (DA __________);

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 15/16.11.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa (AI 27);

 

 

                                         che con giudizio (con motivazione) 25.4.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1 da entrambe le imputazioni ["(…). Non essendoci agli atti elementi certi e chiari tali da confermare la consapevolezza dell’accusata, occorre, nel dubbio, giungere alla conclusione che IS 1 non ha commesso i reati dal punto di vista soggettivo; di conseguenza, ribadito che la sua posizione va considerata alla stregua di un caso particolare per rapporto ad altri sia per la funzione da lei ricoperta che per le risultanze che emergono dal suo incarto, va prosciolta dalle accuse di ripetuta complicità in truffa e ripetuta falsità in documenti" (sentenza con motivazione 25.4.2007, p. 18, AI 12, inc. __________)];

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare direttamente al suo patrocinatore, avv. PR 1, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'087.60, per spese di patrocinio e ripetibili;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'087.60 [di cui CHF 6'936.40 a titolo di onorario (CHF 6’686.40 per onorario a tempo, 26 ore e 32 minuti, e CHF 250.-- per onorario a prestazione, a CHF 250.--/ora), CHF 580.-- (recte: CHF 580.50) di spese e CHF 571.20 di IVA (doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007)];

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che dalla documentazione agli atti risulta che il 7.1.1999 IS 1 (____________________) è stata interrogata in qualità d’indiziata dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta, denominata __________, aperta nei confronti del personale delle __________ gestite dal __________ (AI 1), che in data 24.4.2004 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer le ha notificato che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti riguardo ai fatti accaduti tra il mese di ottobre 1994 e il mese di dicembre 1998 (AI 3) e che dal mese di marzo 2004 (AI 4) fino al mese di mese di ottobre 2006 il suo patrocinatore era l’avv. __________ __________ (AI 21);

 

 

                                         che l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 il 13.10.2006 (cfr. nota d’onorario 13.6.2007, doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007; cfr. anche scritto PP 20.10.2006, AI 22);

 

 

                                         che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante (poco) prima dell’emanazione del decreto di accusa 9.11.2006, in particolare durante l’interrogatorio tenutosi il 20.10.2006 dinanzi al procuratore pubblico (AI 24), nell’opposizione al decreto di accusa (AI 25), prima e durante il pubblico dibattimento (inc. __________) e nella stesura della presente istanza;

 

 

                                         che il caso non appare particolarmente complicato dal profilo fattuale e giuridico – circostanza che la qui istante del resto nemmeno sostiene –, considerato che durante il pubblico dibattimento occorreva stabilire il suo ruolo assunto in seno alle __________ facenti capo al __________ __________ __________ (ove ha esercitato la sua attività lavorativa fino alla fine del __________), in particolare stabilire se – dal profilo soggettivo – ha assunto un comportamento penalmente rilevante ai sensi degli art. 146 e 251 CP come esatto dal decreto di accusa 9.11.2006;

 

 

                                         che per motivare il suo giudizio 25.4.2007 (decisione 25.4.2007, p. 6 ss., inc. __________), il presidente della Pretura penale si è basato sulla sentenza di condanna emanata il 13.5.2005 dalla Corte delle assise a carico del __________ __________ __________ e sugli atti istruttori (tre classificatori arancioni contenenti atti istruttori e verbali dei coindagati e un classificatore blu contenente fatture, inc. __________);

 

 

                                         che all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 5'270.85 a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi 21 ore e 5 minuti, di cui 315 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con la cliente (come esposto); 310 minuti (compresa la trasferta, come esposto) inerenti l’interrogatorio 20.10.2006 (ore 14:00 – ore 18:10, AI 24); 15 minuti inerenti i colloqui telefonici con il procuratore pubblico e con la Pretura penale (come esposto); 20 minuti inerenti la prestazione del 24.10.2006 (AI 25; come esposto); 5 minuti per lo scritto alla cliente (come esposto); 5 minuti inerenti l’opposizione al decreto di accusa (AI 27), 25 minuti inerenti lo scritto 4.12.2006 alla Pretura (notifica prove e opposizione alle risultanze dibattimentali, AI 3) (come esposto); 5 minuti inerenti lo scritto 26.2.2007 inviato alla cliente; 10 minuti inerenti lo scritto 16.2.2007 trasmesso alla Pretura penale (AI 7, come esposto); 5 minuti inerenti lo scritto 23.4.2007 trasmesso alla Pretura penale (AI 9); 60 minuti inerenti l’esame degli atti ricevuti (AI 26: 5 minuti - AI 2: 5 minuti - AI 4: 10 minuti - AI 5: 5 minuti - AI 8: 5 minuti - AI 12: 30 minuti, come esposto); 240 minuti inerenti la preparazione del dibattimento (come esposto); 190 minuti inerenti il pubblico dibattimento [dalle ore 9:00 (apertura) alle ore 11: 55 (sospensione per camera di consiglio); riapertura alle ore 15:30 per breve motivazione del giudizio e lettura del dispositivo, verbale del dibattimento, AI 11)]; 60 minuti inerenti la trasferta (__________);

                                         viene, per contro, stralciato l’onorario di complessivi CHF 40.-- inerenti le prestazioni del 27.3.2007 “invio documenti alla Pretura penale” e del 10.4.2007 “invio documenti al GIAR per assistenza giudiziaria“, essendo una mansione da svolgere dalla cancelleria/segretaria, nonché l’onorario a prestazione indicato, poiché l’onorario viene calcolato a tempo;

 

 

                                         che a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 472.15, ridotte a CHF 7.65 quelle inerenti i colloqui telefonici su rete fissa [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________)], stralciato l’invio della cpc del decreto di accusa alla cliente, essendole stato inviato personalmente (AI 26) di CHF 18.75 (CHF 21.-- - CHF 2.25 di colloquio telefonico riconosciuto); ridotte a CHF 10.-- per l’opposizione al decreto di accusa (AI 27; CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia dell’incarto, art. 3 lit. b TOA e CHF 5.-- per invio per raccomandata); ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 4.12.2006 inviato alla Pretura penale (AI 3; 2 pagine in originale, compresa la copia dell’incarto; art. 3 lit b. TOA + invio per raccomandata); ridotte a CHF 8.-- per lo scritto 16.2.2006 (AI 7; CHF 2.-- invio fax, CHF 1.-- invio posta A e CHF 5.-- pagina originale, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA);

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 436.45 (7.6% di CHF 5'743.--);

 

 

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 6'179.45;

 

 

                                         che protesta le ripetibili [90 minuti, e meglio CHF 378.-- (recte: CHF 375.--) a titolo di onorario e CHF 72.-- per spese (doc. 1.a annesso all’istanza 13/14.6.2007)];

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza (di 2 pagine) non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 225.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 6'404.45, di cui CHF 6'179.45 per spese legali e CHF 225.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 125.--;

 

 

                                         che la richiesta di IS 1 di versare l’importo di sua spettanza direttamente al suo patrocinatore avv. PR 1 non può essere accolta, avendo l’accusato prosciolto personalmente diritto a un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP (e non il suo patrocinatore) e non essendo del resto prassi di questa Camera di procedere in tal senso.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 25.4.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 6'404.45.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 125.-- (centoventicinque).

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

 

 

                                        

].

 

           

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria