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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza19/22.6.2007 presentata dall’
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IS 1
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tendente ad ottenere informazioni circa l’esito di un procedimento penale pendente a carico di una persona che ha chiesto di essere naturalizzato; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 22.6.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 4/6.7.2007 di PI 1, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP__________) conclusosi con decreto d’accusa 12.3.2007 (DA __________).
2. In relazione ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha comunicato all’Ufficio istante l’esistenza di una pratica sospesa presso il Ministero pubblico. Donde la presente richiesta, alla quale hanno aderito sia il Ministero pubblico, sia l’interessato.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. In un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lett. c OLCCit.), fosse certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse conformato all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit., Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).
6. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative ad un procedimento non ancora concluso al momento della richiesta di naturalizzazione, di modo che le informazioni richieste non risultano dal casellario. Occorre anche considerare l’accordo della persona interessata.
7. L'istanza è accolta. Il testo del decreto d’accusa sarà trasmesso in allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’Ufficio istante.
8. Considerati i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria